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  • 17/05/2012
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Aspetto fiscale nella negoziazione

Pubblicato da seowebbs | il

Gli investitori-traders possono optare fra due regimi di tassazione delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nell’attività di compravendita: il metodo della dichiarazione (o regime dichiarativo) e il metodo del risparmio amministrato.

Nel regime dichiarativo il contribuente:

- determina da sé le plusvalenze percepite e le minusvalenze sopportate nel periodo di imposta indicandole nella propria dichiarazione annuale dei redditi

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- calcola da sé le imposte e le versa in sede di dichiarazione annuale dei redditi

- può compensare le plusvalenze con le minusvalenze e a sua cura può riportare a nuovo gli eventuali saldi negativi per i quattro anni successivi .

Inoltre è bene ricordare che qualora nelle operazioni di negoziazione intervengano Banche, Sim o altri intermediari professionisti questi sono tenuti ad effettuare il cosiddetto monitoraggio segnalando al fisco gli estremi delle operazioni effettuate dall’investitore.

Evidentemente quindi tale regime impone svariati adempimenti all’investitore e la perdita dell’anonimato.

Il regime del risparmio amministrato può essere optato esercitando mediante comunicazione scritta contestualmente al conferimento dell’incarico all’intermediario.

Questo regime prevede che:

- il contribuente sia esonerato da qualsiasi adempimento

- la liquidazione e il prelievo delle imposte vengano effettuate dall’intermediario presso il quale il contribuente ha aperto un deposito titoli a custodia o in amministrazione

- l’intermediario applichi l’imposta sulle plusvalenze realizzate per ciascuna operazione conclusa

- le plusvalenze possono essere compensate dall’intermediario con le eventuali minusvalenze realizzate in precedenza; le eccedenze negative possono essere riportate a nuovo per i quattro anni successivi

- in presenza di uguali titoli acquistati in tempi e a prezzi diversi gli intermediari nell’applicazione dell’imposta su ciascuna plusvalenza assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo ai titoli stessi.

- l’imposta dovuta dall’investitore viene versata dall’intermediario al concessionario della riscossione o alla sezione di tesoreria provinciale entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata.

Le plusvalenze (o capital gains) derivanti da operazioni di compravendita su tutti gli strumenti finanziari negoziabili presso la Borsa Valori Italiana sono soggette ad un’imposta all’aliquota del 12,50%.

I redditi derivanti da interessi e dividendi sono anch’essi soggetti ad un’imposta all’aliquota del 12,50% eccetto che per le obbligazioni con una scadenza inferiore ai 18 mesi che sono tassate ad un’aliquota del 27% .

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