Bancarotta semplice e fraudolenta
Con il termine bancarotta si comprendono tutti quei fatti dolosi o colposi che determinarono o aggravarono il disesto dell’imprenditore. E’ prevista (art 216-217 legge fall.) la reclusione da sei mesi a due anni per la bancarotta semplice
( per aver fatto spese famigliari o personali superiori alle proprie condizioni economiche; per aver compiuto operazioni imprudenti o aleatorie, per non aver tenuto i libri contabili ecc …) e quella da tre a dieci anni per la bancarotta fraudolenta ( per aver sottratto o falsificato libri contabili; per aver occultato parte dell’attivo, ecc ..) La condanna per bancarotta semplice comporta la inabilitazione all’ esercizio di un’impresa commerciale fino a due anni e quella per bancarotta fraudolenta fino a dieci anni.