Le Fonti del diritto:
Per fonti di produzione del diritto si intendono gli atti o i fatti idonei a produrre norme giuridiche. Il concetto, che indica in modo figurato le sorgenti dalle quali derivano le
norme, è relativo poiché ogni
Stato nell'ambito della
sovranità esclusiva di cui è titolare determina esso stesso quali sono le proprie fonti, stabilendo con apposite norme i
soggetti o gli
organi, le procedure e i limiti per immettere nuove regole nell'ordinamento o per modificare o abrogare quelle esistenti. Tradizionalmente si denominano
fonti di cognizione i documenti materiali come codici, testi unici, gazzette ufficiali ecc. che contengono le
norme giuridiche e sono diretti a renderle conoscibili ai destinatari.
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L'interpretazione: Le norme giuridiche sono formate da un insieme di parole: la parola
costituisce il mezzo più perfezionato di comunicazione umana ma
richiede sempre un
processo di interpretazione in quanto può assumere significati diversi da persona a persona o in relazione al contesto in cui viene utilizzata. Prima di potere essere applicate pertanto le norme devono essere
interpretate individuando il senso e la portata, cioè l'effettivo significato e l'ambito di applicazione, delle disposizioni che vi sono contenute. Si
pensi, ad esempio, alla disposizione che prevede che «qualunque
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» (art. 2043).
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I soggetti del diritto e le organizzazioni collettive: E' una constatazione comune che in realtà di ogni giorno esistono delle entità giuridicamente rilevanti dalle
persone fisiche, cioè dagli uomini isolamente considerati. Così
si può leggere su un giornale che una persona ha citato in
giudizio il comune di Milano, oppure che l'associazione Italia Nostra
si è opposta alla modificazione di un'area naturalistica o
ancora che si è costituito un comitato per la lotta contro la
fame nel mondo: si tratta di situazioni in cui operano dei soggetti
particolari (il comune di Milano, Italia Nostra, un comitato) che sono
formati da uomini, cioè da persone fisiche, ma che sono qualcosa
di diverso dai singoli individui che li compongono. Oltre
alle persone fisiche possono essere soggetti di diritto, cioè
centri d'imputazione di situazioni giuridiche attive e passive, anche
delle
organizzazioni collettive costituite da una pluralità di persone o di beni. Le
organizzazioni collettive possono essere con personalità
giuridica (persone giuridiche) o senza personalità giuridica
(enti di fatto).
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