Documento scritto o stampato che, secondo la legge, è sufficente per trasferire o per esigere il diritto letterale ed autonomo che vi è menzionato. Il diritto fruito dal titolo di credito è letterale, perchè il suo contenuto e la sua misura sono determinati dal preciso tenore del titolo; è autonomo, perchè ogni possessore lo esercita come se fosse un diritto originario in quanto, nei confronti di quel diritto, non possono avere efficacia le eccezzioni che avrebbero potuto essere fatte, legittimamente, ai precedenti possessori.
I titoli di credito, riguardo al loro contenuto si possono distinguere in: Titoli rappresentativi di un diritto reale, come le lettere di vettura, le fedi di deposito e le note di pegno create dai magazzini generali, ecc.; Titoli che danno diritto ad una prestazione da parte del debitore, indicato nel titolo stesso, che può consistere nel pagamento di una somma, come per i titoli di rendita, le cambiali, gli assegni ecc., oppure nella consegna di una determinata merce, come per gli ordini in derrate, o, infine, nella prestazione di un determinato servizio, come per i biglietti di trasporto, gli abbonamenti teatrali, ecc., Titoli che attribuiscono al possessore diritti di natura varia, come le azioni di società che danno diritto ai dividendi, a partecipare alle assemblee, ecc. Con riguardo alla loro forma, si possono distinguere in: Titoli nominativi, quando sono pagabili solo a determinata persona indicata nel titolo stesso; all'ordine, quando sono pagabili ad una determinata persona, ma sono anche trasferibili mediante girata; titoli al portatore, quando non sono intestati ad una persona determinata e sono pagabili a qualsiasi presentatore, mediante semplice consegna. I Titoli di credito si chiamano pubblici, quando l'obbligazione in essi contenuta viene assunta dallo Stato, da un Comune o da una Provincia; negli altri casi si dicono privati.