Ogni società umana, da quella più complessa costituita dallo Stato fino alle formazioni sociali minori come quelle politiche, economiche o professionali, non può esistere senza un insieme di regole che tendono a dirigere o indirizzare la condotta dei consociati in funzione del conseguimento di un determinato fine.
La necessaria complementarità tra società e diritto risulta efficacemente espressa nella tradizionale affermazione ubi societas, ibi ius: dove esiste una società, cioè una stabile organizzazione di persone unite in modo non occasionale per il raggiungimento di uno scopo comune, deve necessariamente esistere anche un diritto, cioè un insieme di regole di condotta che disciplinino i rapporti reciproci trai componenti della società stessa in vista della realizzazione dell'obiettivo comune.
Il termine diritto secondo l'opinione prevalente deriva etimologicamente dal tardo latino derectus che significa letteralmente ciò che è regolare o diritto, in contrapposto a torturo che indica invece ciò che è storto o irregolare.
L'aggettivo giuridico, che deriva dal termine latino ius dalla cui radice discendono numerosi vocaboli della nostra lingua come giudice, giustizia, giurisprudenza ecc., si riferisce a tutto ciò che attiene al diritto: parleremo quindi indifferentemente di norme giuridiche, di soggetti o di oggetti del diritto, di personalità giuridica e così via.
Da quanto detto emergono due importanti considerazioni.
Se è vero che non vi può essere società senza diritto, dalla contestazione che esistono molteplici tipi di società rivolte a raggiungere scopi diversi, dallo Stato alla famiglia attraverso tutta una serie di formazioni sociali intermedie (i partiti politici, i sindacati, le società lucrative, le associazioni sportive, culturali, assistenziali ecc.), si deve logicamente desumere che esistono più regole di condotta in quanto ogni società ha proprie norme rivolte a regolare l'attività di coloro che ne fanno parte (principio di socialità del diritto).
Al limite anche un'associazione criminosa, come la mafia o la camorra, deve necessariamente fondarsi su rigide regole di organizzazione interna per evitare che l'attività dei suoi componenti possa ostacolare lo scopo comune che viene perseguito dai consociati.
Peraltro se in una prospettiva sociologica ogni società ha proprie norme vincolanti per i suoi componenti (così, ad es., una società per azioni ha delle norme contenute in uno statuto, una confessione religiosa determinate regole di culto, un'associazione scientifica un proprio regolamento e così via), dal punto di vista storico nell'epoca moderna tra le diverse forme di società emerge per la sua importanza e complessità lo Stato, che è formato dall'organizzazione sovrana di un popolo su di un territorio nell'ambito del quale tutte le società minori, e le regole da queste poste, sono lecite soltanto se non contrastano con le norme giuridiche poste dallo Stato stesso.
Lo Stato si distingue dalle altre società in quanto:
- è una società politica, cioè non ha un fine determinato, come può essere quello di un sindacato o di una società sportiva, ma è diretto a realizzare tutti gli obiettivi di volta in volta ritenuti d'interesse generale (dalla istruzione alla sanità, dai trasporti alla difesa militare, dalla giustizia alla creazione di infrastrutture);
- è dotato di sovranità, cioè ha un potere di comando assoluto ed esclusivo che gli conferisce il monopolio della forza nell'ambito del suo territorio.
D'ora in avanti pertanto considereremo come diritto esclusivamente il diritto dello Stato.
Il rapporto tra diritto e società è strumentale in quanto il diritto non è un valore in sé ma soltanto un mezzo per conseguirei fini ulteriori propri di una data società (principio di strumentalità del diritto).