In relazione alla loro efficacia, le norme giuridiche possono essere derogabili o inderogabili.
Le norme derogabili pongono delle regole che i destinatari possono anche disapplicare con una diversa volontà, disciplinando diversamente i rapporti che intercorrono tra di loro.
Si distinguono in:
- dispositive, quando regolano un rapporto ma consentono agli interessati di disciplinarlo in modo diverso: così, ad esempio, nel prestito di una somma di denaro (mutuo) di solito sono dovuti gli interessi, ma le parti possono anche stipulare un prestito gratuito;
- suppletive, quando regolano un rapporto soltanto se gli interessati non lo hanno espressamente disciplinato: così, ad esempio, le norme in materia di comunione, che ricorre quando più persone sono contitolari di un diritto di proprietà su un medesimo bene, si applicano soltanto se i comproprietari non hanno disposto diversamente.
Le norme inderogabiliinvece, dette anche imperative, impongono delle regole di condotta anche contro la volontà dei destinatari che non possono disciplinare in modo diverso i loro rapporti: così, ad esempio, le norme che ammettono il divorzio soltanto dopo tre anni dalla separazione si applicano anche se i coniugi sono d'accordo nello sciogliere immediatamente il matrimonio. |