Le norme giuridiche sono formate da un insieme di parole: la parola costituisce il mezzo più perfezionato di comunicazione umana ma richiede sempre un processo di interpretazione in quanto può assumere significati diversi da persona a persona o in relazione al contesto in cui viene utilizzata.
Prima di potere essere applicate pertanto le norme devono essere interpretate individuando il senso e la portata, cioè l'effettivo significato e l'ambito di applicazione, delle disposizioni che vi sono contenute.
Si pensi, ad esempio, alla disposizione che prevede che «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» (art. 2043).
Per decidere se applicare la norma a un caso concreto (l'automobilista ha investito un pedone che attraversava con il rosso un semaforo, un abile imprenditore sottrae clientela ai concorrenti, un bambino giocando con un pallone rompe il vetro di una finestra) è necessario innanzi tutto chiarirne il significato rispondendo a una serie di domande: che cos'è un fatto? quand'è che un fatto si considera doloso o colposo? quando si può dire che un fatto cagiona un danno? che cosa si intende per danno? che cos'è un danno ingiusto? ecc.
L'attività di interpretazione è quindi un momento necessario che si compie, almeno implicitamente, nei confronti di qualsiasi norma: anche la disposizione apparentemente più chiara e meno equivoca deve essere comunque interpretata se non altro per accertare se una situazione concreta rientra o meno nella fattispecie astratta prevista dalla norma.
Tipi di interpretazione
Chiunque entra in contatto con il diritto perché contrae matrimonio, conclude un contratto, redige il proprio testamento, emette un assegno ecc. può attribuire un certo significato alle norme giuridiche che lo riguardano, ma la sua interpretazione come privato cittadino è del tutto irrilevante per l’ordinamento.
In relazione al ruolo istituzionale dei soggetti che la compiono e di conseguenza alla sua diversa efficacia si distinguono diversi tipi di interpretazione.
L’interpretazione autentica è compiuta dallo stesso organo che ha emanato la norma che viene interpretata e deve essere formulata quantomeno in un atto normativo dello stesso grado.
Cosi ad esempio, una norma costituzionale può essere interpretata autenticamente soltanto da un’altra legge o da una norma contenuta in una legge ordinaria da una legge costituzionale. L’interpretazione in via autentica, che quando riguarda una legge viene anche detta tradizionalmente interpretazione del legislatore, può rendersi necessaria per risolvere in modo definitivo gravi contrasti interpretativi insorti in merito al contenuto di una disposizione e impedire che possano verificarsene altri in avvenire: è vincolante per tutti, quindi anche per i giudici che devono successivamente applicare quella norma e che non possono attribuirle un significato diverso, e retroattiva, come se la norma stessa avesse avuto fin dall'origine il significato datole dalla norma interpretativa.
A ben vedere dunque l'interpretazione autentica è in realtà una vera propria attività di produzione normativa in quanto non solo individua n impone il significato che deve essere attribuito a una determinata disposizione: in altri termini con l’interpretazione autentica è lo stesso soggetto che ha posto la norma a spiegare in modo vincolante quello che voleva dire, anche se in maniera non chiara, sin dall’inizio.
L'interpretazione giudiziale è contenuta nella sentenza con la quale un giudice, applicando una determinata norma, decide la controversia sottoposta al suo giudizio: essa è vincolante soltanto per le parti del processo ma non per gli altri giudici e neppure per lo stesso giudice che l'ha formulata e che in relazione ad altri casi può in seguito discostarsene.
Nel nostro sistema la giurisprudenza, cioè l'insieme delle interpretazioni contenute nelle precedenti decisioni giudiziali, non è una fonte di diritto e non è giuridicamente vincolante per il giudice che è soggetto soltanto alla legge. Negli ordinamenti di tipo anglosassone, invece, nell'applicare una norma i giudici sono tenuti a seguire l'interpretazione risultante dalle sentenze pronunciate in precedenza da altri giudici o dallo stesso giudice riguardo a casi simili (cosiddetto sistema dei binding precedente o dei precedenti vincolanti, che quindi costituiscono vere e proprie fonti del diritto).
Peraltro anche nell'ordinamento italiano le interpretazioni giurisdizionali largamente consolidate, e in particolare quelle accolte dalla Corte di cassazione (che secondo la legge sull'ordinamento giudiziario ha il compito di assicurare l'uniforme interpretazione della legge), anche se non sono obbligatorie di fatto vengono normalmente seguite dagli altri giudici.
Ciò non toglie, comunque, che ciascun giudice rimanga del tutto libero di dare a una norma l'interpretazione che ritenga più corretta, motivandola adeguatamente anche se si tratta di una interpretazione diversa da quella della cassazione (la quale del resto, come qualsiasi altro giudice, può anche modificare nel tempo la propria giurisprudenza).
L'interpretazione burocratica è fornita da un organo amministrativo (come il ministro delle Finanze o un provveditore agli studi) ed è contenuta in un atto interno alla pubblica amministrazione (circolari, istruzioni ecc.).
Avendo la funzione di uniformare l'interpretazione di norme legislative o regolamentari da parte dei pubblici uffici, essa è vincolante soltanto per gli organi subordinati, che non possono interpretare la norma in modo diverso da quanto stabilito dai loro superiori.
Non è invece vincolante per i giudici o per i cittadini estranei alla amministrazione che possono pertanto ricorrere all'autorità giudiziaria contro i provvedimenti emanati in base a un'interpretazione che ritengano lesiva dei loro interessi.
L'interpretazione dottrinale(detta anche scientifica) viene proposta infine dagli studiosi del diritto in libri, pubblicazioni, articoli, note a sentenze ecc.: può essere più o meno autorevole, a seconda del prestigio del giurista e della correttezza dei ragionamenti che la sostengono, e utile ma in ogni caso non è mai vincolante per nessun soggetto dell'ordinamento.
La dottrina costituisce tuttavia un importante fattore evolutivo del diritto in quanto stimola il dibattito giuridico-politico e influenza di fatto in misura rilevante l'interpretazione giurisprudenziale che tende spesso, anche se lentamente e con cautela, ad adeguarsi ai modelli dottrinali più seguiti. |