Per fonti di produzione del diritto si intendono gli atti o i fatti idonei a produrre norme giuridiche.
Il concetto, che indica in modo figurato le sorgenti dalle quali derivano le norme, è relativo poiché ogni Stato nell'ambito della sovranità esclusiva di cui è titolare determina esso stesso quali sono le proprie fonti, stabilendo con apposite norme i soggetti o gli organi, le procedure e i limiti per immettere nuove regole nell'ordinamento o per modificare o abrogare quelle esistenti.
Tradizionalmente si denominano fonti di cognizione i documenti materiali come codici, testi unici, gazzette ufficiali ecc. che contengono le norme giuridiche e sono diretti a renderle conoscibili ai destinatari.
La dottrina più recente tende peraltro a superare la distinzione in esame in quanto equivoca e poco utile sul piano pratico, rilevando come qualsiasi fonte di produzione (che pone delle norme) debba essere necessariamente, se scritta, anche una fonte di cognizione (che esterna il contenuto delle norme stesse).
Le fonti di produzione si distinguono in:
- scritte, che sono atti normativi, come una legge del parlamento o un decreto legge del governo, emanati con l'osservanza di particolari procedure da organi pubblici; e non scritte, che sono fatti normativi, come la consuetudine, che provengono impersonalmente dall'intero corpo sociale;
- nazionali, che sono interne all'ordinamento italianoe possono essere statali o non statali a seconda che derivino direttamente dallo Stato oppure da altri organi o enti a cui lo Stato stesso attribuisca espressamente un potere normativo (ad esempio, una legge emanata da una regione o un regolamento comunale); e sopranazionali, , che sono esterne all'ordinamento italiano ma da questo rito nociute.
Le fonti sovranazionali comprendono in particolare le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 101 Cost.), i trattati, internazionali e le fonti comunitarie. |