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Investimenti -> La codificazione e il codice civile

Il codice è una legge che raccoglie in modo sistematico e organico le disposizioni relative a un intero settore dell'ordinamento giuridico.

Cenni storici sulla codificazione

Già nel passato più remoto si hanno alcuni esempi di codificazione: nell'antica Grecia le leggi soloniche, a Roma la legge delle dodici tavole e, più tardi, il Corpus iuris civilis dell'imperatore Giustiniano; peraltro le istanze di codificazione emergono in modo continuativo in epoca relativamente recente e costituiscono il portato di una complessa serie di fattori di rinnovamento che caratterizzano lo Stato moderno tra la fine del secolo XVIII e l'inizio di quello successivo.

 L'idea di un codice come fonte di diritto generale e uguale per tutti si ricollega, sul terreno politico, al principio di uguaglianza affermato dalla Rivoluzione francese e coincide sul piano economico con l'affermarsi della borghesia commerciale .e industriale e con la conseguente necessità di nuovi istituti idonei a superare i residui feudali e a facilitare i traffici giuridici.

È d'altra parte significativo come la prima grande codificazione dell'epoca moderna sia quella francese degli inizi del secolo scorso che riflette un'esperienza politica di tipo fortemente accentratore, nella quale assume fondamentale importanza un'esigenza di ordine e di uniformità del diritto.

La codificazione napoleonica, e in particolare il codice civile del 1804 detto Code Napoléon, ha influenzato in misura notevole i codici europei di impostazione liberale del secolo XIX.

In Italia l'unificazione politica, attuata intorno alla metà del secolo scorso, fu seguita subito dopo anche da un'unificazione sul piano normativo con l'emanazione nel 1865 dei codici civili e di commercio (destinato quest'ultimo a essere sostituito da un nuovo codice commerciale nel 1882), di procedura civile e penale (sostitui­to anch'esso nel 1913 da un nuovo codice) e nel 1889 del nuovo codice penale.

I codici attualmente vigenti in Italia, e le rispettive abbreviazioni d'uso più frequente nella prassi, sono:

  1. il codice civile (cod. civ. o c.c.),
  2. il codice di procedura civile (cod. proc. civ.)
  3. il codice, della navigazione (cod. nav.) entrati tutti in vigore il 21 aprile 1942;
  4. il codice penale (cod. Pen. o c.p.), detto anche codice Rocco luglio 1931 in sostituzione del Codice Zanardelli del 1889)
  5. il nuovo codice di procedura penale (cod. proc. Pen. o c.p.p.) entrato in vigore il 24 ottobre 1989, in sostituzione di quello precedente del 1931.

il codice civile

Il codice civile attualmente vigente disciplina tendenzialmente tutto il diritto privato avendo unito in un unico testo i due codici preesistenti che si riferivano separatamente al diritto civile in senso stretto, relativo ai rapporti tra privati, e al diritto commerciale, riguardante i rapporti nei quali almeno una delle parti esercitasse professionalmente un'attività economica.

Il codice civile è preceduto da un gruppo di trentuno articoli denominati "Disposizioni sulla legge in generale", ma più spesso indicati nell'uso comune come preleggi o disposizioni preliminari (disposizioni preliminari), che riguardano:

  1. i principi e la gerarchia delle fonti (articoli 1-9),
  2. l'interpretazione e l'applicazione delle norme (articoli 12-14),
  3. l'efficacia del diritto nel tempo e nello spazio (articoli 16-31).

Per quanto attiene alla sua struttura il codice civile vigente, con una sistemazione sotto molto aspetti diversa da quella delle tradizionali codificazioni dell'Ottocento, è composto da sei libri:

  1. libro I Delle persone e della famiglia (articoli 1-455),
  2. libro II Delle successioni (articoli 456-809),
  3. libro III Della proprietà (articoli 810-1172),
  4. libro IV Delle obbligazioni (articoli 1173-2059),
  5. libro V Del lavoro (articoli 2060-2642),
  6. libro VI Della tutela dei diritti (articoli 2643-2969).

Ciascun libro è a sua volta suddiviso in titoli, capi (ed eventualmente anche in sezioni e paragrafi ) e infine in articoli numerati progressivamente  da 1 a 2969 e preceduti da una intitolazione o
rubrica.

Queste suddivisioni successive facilitano l'individuazione della norma e del suo significato nel contesto del sistema del codice: così, ad esempio, l'articolo 107 del codice civile che riguarda la forma del matrimonio civile, è contenuto nel libro I (Delle perso­ne e della famiglia), titolo VI (Del matrimonio), capo III (Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile), sezione IV (Della celebrazione del matrimonio).

Gli articoli sono formati di regola da più parti separate o commi (abbreviati a volte ce., e., indicati a esponente del numero dell'articolo), che coincidono con un a capo del testo normativo e vengono indicati con una numerazione ordinale progressiva (primo comma, secondo comma, terzo comma ecc.).

Gli articoli che verranno d'ora in avanti citati senza alcuna specifica indicazione devono intendersi articoli del codice civile.

Codice civile e leggi speciali

Il codice civile ha la forma di un decreto legislativo del governo su delega del parlamento e costituisce pertanto, nell'ambito della gerarchia delle fonti, un atto avente forza di legge equiparato come efficacia alla legge ordinaria dello Stato.

In quanto fonte di diritto generale il codice non ha abrogato le leggi speciali previgenti e può essere integrato, modificato o abrogato da leggi ordinarie o da altri atti aventi forza di legge a esso successivi.

Il criterio di distinzione tra codice civile e leggi ordinarie pertanto non è soltanto quantitativo, cioè relativo alla diversa estensione ma anche e soprattutto qualitativo in quanto mentre il codice È una fonte di diritto generale o comune, le leggi ordinarie sono fonti di diritto speciale, cioè si riferiscono a specifiche materie  derogando in misura maggiore o minore alla disciplina generai( dettata dal codice civile.

Il codice civile contiene pertanto la disciplina di base del diritto privato ma deve essere integrato da numerose leggi speciali che n( completano o modificano la disciplina in diversi e importanti settori.

Gli atti normativi vengono indicati con una data e un numero progressivo, che si riferisce al giorno e all'ordine con cui l'atto è stato emanato, e da un titolo: ad esempio, legge (abbreviata 1.) 27 luglio 1978 n. 392 recante «Disciplina delle locazioni di immobili urbani», più conosciuta nella pratica come legge sull'equo canone.



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