Interpretazione letterale e interpretazione logica sono tra di loro complementari e non alternative, in quanto a ogni norma si deve dare un significato il più possibile aderente alla lettera della disposizione e al tempo stesso corrispondente all'intenzione del legislatore. Qualora peraltro conducano a conclusioni diverse, il giudice deve dare prevalenza al significato logico rispetto a quello letterale. In relazione ai risultati ai quali giunge, pertanto, l'interpretazione giuridica può essere dichiarativa, estensiva e restrittiva.
È chiarificatrice, quando accerta che l'intenzione del legislatore (ciò che voleva dire) corrisponde esattamente alla formulazione testuale della norma (ciò che ha detto), cioè quando il senso risultante dalla interpretazione letterale e da quella logica coincide (la legge dice proprio quello che voleva dire: lex tam dixit quam voluit). È estensiva, se arriva a concludere che l'intenzione del legislatore (ciò che voleva dire) è più ampia della formulazione testuale della norma (ciò che ha detto), cioè il senso risultante dall’interpretazione letterale è minore di quello emergente dall’interpretazione logica ( la legge dice meno di quello che voleva dire: lex minus dixit quam volut).
In questo caso l’interpretazione porta ad ampliare l’ambito di operatività della collocazione, introducendovi anche delle particolari che ne sembravano esternamente eliminate: così, ad esempio, il divieto di concorrenza posto a carico di chi aliena l’azienda (articolo 2557) si ritiene adattabile a ogni supposizione, anche se diversa dalla cessione o vendita volontaria, di spostamento dell’azienda.
E’ infine restrittiva, se accerta che il proposito del legislatore (ciò che voleva dire) è meno ampia della comunicazione testuale della norma (ciò che ha detto), cioè quando il senso risultante dall’analisi letterale è maggiore di quello che si ricava dall’interpretazione logica (la legge dice più di quello che voleva dire: lex plus dixit quam volut).
Con questa coincidenza l’interpretazione conduce a limitare la portata della norma, escludendo che si applichi ad alcune fattispecie che effettivamente vi sembrano ricompresse: cosi, ad esempio, l’articolo 2049 prevede che il committente, che è colui che affida ad altri l’esecuzione di una determinata opera, risponda per i danni causati dalle persone a cui ha conferito l’incarico ma la disposizione non si applica quando l’incaricato sia un appaltatore, dato che costui assume la gestione a proprio rischio. |