In ogni ordinamento vi possono essere delle lacune della legge, cioè delle fattispecie che non sono previste e regolate da nessuna puntuale disposizione normativa; per garantire una pacifica convivenza sociale è peraltro necessario che qualsiasi conflitto che possa isorgere tra i consociati venga risolto in base a una norma giuridica (principio di completezza del diritto).
L'ordinamento pertanto dispone di rimedi diretti a colmare le eventuali lacune e a integrare le insufficenti previsioni della legge.
In mancanza di una precisa dispozione, il giudice deve decidere la controversia sottoposta al suo esame secondo i criteri indicati dall'articolo 12 dispo.prel.
In primo luogo il giudice deve avere riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (cosidetta analogia della legge).
Il procedimento analogico si scompone in due momenti: in primo luogo un giudizio di analogia o somiglianza compiuto tra i caratteri fondamentali di una fattispecie prevista dal diritto positivo e quelli del caso concreto non previsto da alcuna norma; in secondo luogo, l'applicazione al caso non contemplato della disciplina formulata per la fattispecie prevista dalla norma, applicazione che può essere operata soltanto se il precedente giudizio di analogia abbia dato esito positivo. |