Gli atti leciti comprendono:
- gli atti materiali, che sono comportamenti o modificazioni della realtà esterna giuridicamente rilevanti (la cattura di un animale selvatico, la guida di un'automobile, la costruzione di un edificio);
- gli atti dovuti, che consistono in adempimenti di un obbligo o di un dovere imposti da una norma giuridica (il pagamento dei debiti e delle imprese, la prestazione del servizio militare, il rispetto dei genitori da parte dei figli);
- gli atti dichiarativi, che consistono nella dichiarazione di conoscenza di un determinato fatto (dichiarazioni di scienza, come la confessione fatta da una persona di circostanze a sè sfavorevoli; la sottoscrizione di una ricevuta che prova l'avvenuta estinzione di un debito; un certificato con cui si attesta il superamento di un esame) oppure la volontà di produrre determinati effetti giuridici (dichiarazioni di volontà o negozi giuridici, come il contratto di compravendita con il quale il venditore trafserisce al compratore la proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo; la cambiale contenente l'impegno di pagare una somma di denaro a una determinata scadenza; il testamento con il quale una persona dispone della destinazione dopo la sua morte dei beni di cui è titolare).
La destinzione è importante in quanto per le dichiarazioni di scienza è richiesta soltanto la volontà di compiere l'atto ma non anche di produrre gli effetti giuridici che vengono ricollegati automaticamente dalla legge al compimento dell'atto stesso. |