A seconda del numero delle parti i negozi possono essere:
- unilaterali, quando consistono nella dichiarazione di volontà di una sola parte come il riconoscimento di un debito, un pagherò cambiario o il licenziamento da parte del datore di lavoro.
I negozi giuridici unilaterali, a loro volta, sono recettizi se sono efficaci dal momento in cui sono portati a conoscenza della persona o delle persone che ne sono i destinatari (la proposta o l'accettazione di concludere un contratto, la domanda di iscrizione ad una scuola, le dimissioni presentate dal lavoratore); non recettizi se sono efficaci dal momento stesso in cui la volontà viene manifestata (la rinuncia a un diritto, il testamento, l'accettazione della eredità);
- bilaterali o plurilaterali, se sono formati dalle dichiarazioni di volontà di due parti nel caso di una compravendita, di un contratto di assicurazione oppure di due parti, come il contratto costitutivo di una società o di un'associazione da più di due persone;
Concetto di parte non coincide necessariamente con quello di persona in quanto individua un autonomo centro d'interessi che può essere formato da una persona o anche da più persone aventi un interesse comune: così le dichiarazioni (di vendita, di locazione, di intimazione, di sfratto ecc) che compiono i comproprietari di un immobile provengono da una sola parte, anche se formati da più persone.
In relazione alla forma ventualmente prescritta dalla legge, i negozi si classificano in:
- formali o solenni, se è richiesta una forma determinata come per il matrimonio, il testamento, la donazione, la vendita di beni immobili, l'atto costitutivo di una società per azioni;
- non formali e non solenni, se non è richiesta dalla legge nessuna forma particolare e quindi la volontà delle parti può essere manifestata con qualsiasi mezzo come nel caso della compravendita di un bene mobile: posso pertanto acquistare una rivista chiedendola all'edicolante, scegliendola personalmente dal ripiano sul quale è esposta, ordinandola per lettera o per telefono all'editore.
Rispetto al momento dal quale iniziano i loro effetti, si distinguono negozi:
- a causa di morte, quando la produzione degli effetti del negozio dipende dalla morte della persona da cui proviene la dichiarazione. L'unico negozio di questo tipo è costituito dal testamento;
- tra vivi, se l'efficacia dell'atto non dipende dalla morte del dichiarante. Appartengono a questo tipo tutti gli altri negozi diversi dal testamento.
Riguardo all'oggetto, i negozi sono:
- non patrimoniali, quando si riferiscono a interessi o rapporti di natura non economica, ad esempio, il matrimonio, l'adozione, la legittimazione di un figlio naturale;
- patrimoniali, se riguardano interessi o rapporti prevalentemente di natura economica cioè direttamente valutabili in denaro come un contratto, una cambiale, un patto ndi non cocorrenza tra imprenditori.
Infine a seconda della previsione o meno di una controprestazione, i negozi a contenuto patrimoniale possono essere:
- a titolo gratuito, quando una parte esegue un'attribuzione patrimoniale a favore dell'altra senza un corrispettivo. Ne costituiscono esempi la donazione, il comodato, il deposito o il trasporto giuridico;
- a titolo oneroso, se l'attrinuzione patrimoniale che effettua ciascuna parte trove un corrispettivo nella attribuzione che riceve dall'altra, cioè se ogni parte ha un vantaggio ma sopporta anche un sacrificio.
Così la compravendita, consiste nello scambio di una cosa contro un prezzo; la locazione, avente a soggetto la temporanea concessione di un bene con un altro bene.
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