La personalità, e quindi anche la capacità giuridica, come si acquista per il fatto stesso della nascita termina con l'evento della morte che può essere naturale, coincidente di massima con la cessazione del battito cardiaco, o anche soltanto presunta.
Con la morte del titolare si estinguono i diritti strettamente personali mentre i diritti patrimoniali si trasmettono di regola ad altri soggetti secondo le regole che disciplinano la successione a causa di morte.
Commorienza
Può accadere che più persone perdano la vita in un unico evento o in una medesima circostanza di tempo come in un incidente stradale o ferroviario, un incendio, un attentato terroristico, un terremoto. In ipotesi del genere può essere molto importante ai fini successori stabilire se una persona sia più o meno sprovvista delle altre.
Così, ad esempio, se due coniugi senza figlio periscono in uno stesso incidente e uno dei due sopravvive, anche per pochissimi istanti, all'altro ne diventa in tutto o in parte erede legittimo, trasmettendo a sua volta ai propri successori anche i diritti patrimoniali ereditati dal coniuge; se invece entrambi i coniugi sono morti esattamente nello stesso momento tra di loro non si può essere verificata giuridicamente alcuna successione, che presuppone l'esistenza in vita del chiamato a succedere nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta, e ciascuno di essi trasferirà ai rispettivi eredi soltanto il proprio patrimonio.
In passato venivano stabilite in modo arbitrario, in base a elementi come l'età, il sesso, le condizioni di salute, ecc., e senza possibilità di prova contraria delle regole presuntive assolute di commorienza oppure di morte anteriore o posteriore di una persona.
L'articolo 4 del codice civile stabilisce che le persone si considerano morte nello stesso momento, se non consta quale di esse sia morta prima.
Sarà quindi che ha interesse, ad esempio perché eredita soltanto nel caso in cui una persona sia sopravvissuta anche se per pochi istanti ad un'altra, a dovere dimostrare con qualsiasi mezzo la premorienza di una persona; se non riuscirà a fornire tale prova si applicherà la presunzione di commorienza e quindi le diverse persone si considerano morte tutte contemporaneamente.
Incertezza sull'esistenza in vita della persona fisica
Si possono verificare situazioni che rendono incerta la circostanza se una persona sia tuttora in vita o meno (così, ad esempio, la scomparsa in tempo di guerra o a seguito di un rapimento a scopo di estorsione, le cosiddette morti bianche di tipo mafioso, un disastro aereo ecc) in quanto non consentono di accettare materialmente la morte con l'identificazione del cadavere.
Lo stato di incertezza su l'esistenza o meno in vita di una persona non può, peraltro, continuare all'infinito in quanto incide negativamente sulla sicurezza e continuità delle situazioni giuridiche di cui questa era titolare, determinando inoltre la paralisi dell'attività giuridica di chi vanti diritti o aspettative nei suoi confronti.
L'ordinamento predispone pertanto in una serie di istituti giuridici, per i quali è competente il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, diretti a tutelare in primo luogo i suoi eventuali creditori e i terzi.
La scomparsa è una semplice situazione di fatto che non può quindi modificare in alcun modo la posizione giuridica personale o patrimoniale dello scomparso.
Ricorre quando si verificano l'allontanamento di una persona dal luogo del'ultimo domicilio o dell'ultima residenza e la mancanza di notizie (cioè la circostanza che non si sappia se viva o morta e dove si trovi).
Sussistendo tali condizioni il tribunale, qualora non via sia un rappresentante, può nominare su istanza di qualunque interessato un curatore che rappresenti lo scomparso compiendo gli atti necessari per la conservazione del patrimonio.
Il curatore decade dalle funzioni quando cessa l'incertezza sulla esistenza in vita, con il ritorno o con l'accertamento della morte dello scomparso, oppure quando viene dichiarata l'assenza o la morte presunta della persona.
Qualora siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia di una persona scomparsa e un qualsiasi interessato ne faccia richiesta, il tribunale può dichiarare con la sentenza l'assenza.
In particolare l'autorità giudiziaria può:
- ordinare l'apertura degli eventuali atti di volontà, cioè del testamento o dei testamenti, dello scomparso;
- disporre l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dei presunti eredi legittimi o testamentari. Questo peraltro hanno soltanto l'amministrazione dei beni, oltre al godimento nella misura stabilita dalla legge (e che varia a seconda della prossimità del vincolo familiare con l'assente) delle rendite o dei frutti che possono produrre, ms non anche la titolarità: non possono pertanto disporne se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale che determina altresì l'uso o l'impegno di quanto sia stato ricavato.
- consentire temporaneamente l'esercizio dei diritti e l'esonero dalle obbligazioni a favore di coloro che diverrebbero titolari di diritti o sarebbero liberati da obbligazioni per effetto della morte dell'assente.
Poiché l'assenza non produce effetti personali il coniuge dell'assente non può riposarsi; peraltro il matrimonio eventualmente contratto in violazione di tale divieto non può essere impugnato fino a quando perdura l'assenza dell'altro coniuge.
Gli effetti dell'assenza cessano automaticamente, oltre che nel caso di accertamento della morte o di dichiarazione di morte presunta, quando la persona scomparsa ricompare o si ha la prova certa della sua esistenza in vita.
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