investimenti finanziari, quotazioni azioni



Google



Investimenti -> La simulazione

La simulazione è l'ipotesi più importante di non corrispondenza tra volontà e dichiarazione e ricorre quando le parti fingono di stipulare un negozio che in realtà non vogliono
L'interesse sottostante alla simulazione apparente diversa da quella effettiva per motivi che possono essere leciti o più frequentemente illeciti (cosidetta simulazione fraudolenta). Così nella frode al fisco la costituzione di una società fittizia o "di comodo" serve per occultare dei diritti e non pagare le imposte dovute; nella frode in danno ai creditori la finta cessione di  beni a un terzo compiacente ha lo scopo di fare apparire insistentemente il patrimonio del debitore per evitare di subire in caso di adempimento l'esecuzione forzata; l'intestazione di un impresa a un prestanome può essere utilizzata per aggirare un divieto imposto dalla legge ecc.

La simulazione può essere:

  • assoluta, quando le parti fingono di stipulare un negozio detto simulato ma in realtà non vogliono che si producano gli effetti né di quel negozio né di nessun altro. Per evitare che i creditori possano espropriarlo, cioè farlo vendereall'asta per soddisfarsi sul ricavato, il proprietario di un terreno, finge, ad esempio, di venderlo a un conoscente;
  • relativa, quando le parti concludono apparentemente un negozio ma in realtà vogliono realizzare gli effetti di un altro negozio detto dissimulato o nascosto, differente per le persone che vi intervengono oppure per il tipo o per l'oggetto del negozio. Così Luca cede una licenza commerciale a Federica ma in realtà il contratto deve intendersi concluso da Luca e Mario (che essendo un pubblico dipendente non può risultare formalemente titolare di un'attività commerciale); dichiaro per i motivi fiscali di vendere un bene mentre faccio una donazione o di venderlo a un prezzo inferiore a quello effettivo.

 La simulazione produce effetti diversi a seconda dei soggetti che vengono presi in considerazione.

  • Nei confronti delle parti. Tra le parti dell'accordo simulatorio, rispetto alle quali non si pone alcun problema di tutela dell'affidamento in quanto consapevoli della simulazione, prevale sempre la realtà (ciò che è voluto) rispetto all'apparenza (ciò che è stato dichiarato). Pertanto mentre il negozio simulato, in quanto non è effettivamente voluto, non produce nessun effetto, l'eventuale negozio dissimulato, effettiivamente voluto dalle parti, di eventuale richiesti di sostanza e di forma eventualmente richiesti dalla legge e non si tratti di un negozio illecito. Così è valida una donazione nascosta da un'apparente vendita a condizione che ne sussistono i requisiti sostanziali (ad esempio, non riguardi beni futuri rispetto ai quali non è ammessa la donazione), e vi sia la forma richiesta dalla legge; è invece invalida perchè illecita una vendita simulata che occulti una donazione fatta a un pubblico ufficiale allo scopo di corromperlo;
  • Nei confronti dei terzi. La simulazione non è opponibile dalle parti o dai loro aventi causa nei confronti dei terzi subacquirenti di buona fede, cioè di coloro che hanno acquistato in buona fede diritti dell'apparente titolare senza potere sapere con la normale diligenza che in realtà non era tale (e in base a un principio generale la buona fede viene presunta fino a quando non si provi il contrario. Se ad esempio, A finge di vendere un bene a B e questi violando l'accordo simulatorio dispone del bene rivendendolo a sua volta a C, A non può pretendere la restituzione da parte di C se questi era in buona fede nel momento dell'acquisto, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni nei confronti di B. La simulazione è invece opponibile dai terzi che ne siano pregiudicamente ma soltanto nei confronti delle parti.  Cos' se A finge di vendere un bene a B e successivamente lo vende a C, l'acquirente può dichiarare la simulazione della vendita conclusa tra A e B qualora ques'ultimo vanti dei diritti sul bene.
  • Nei confronti dei creditori. Per quanto riguarda i creditori, la simulazione non è opponibile dalle parti nei confronti dei creditori del simulato acquirente che abbiano compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni oggetto dei negozio simulato, mentre è opponibile dai creditori del simulato alienante che ne siano danneggiati nei confronti delle parti.
  • La prova per testimoni dell'esistenza di un accordo simulatorio è ammessa senza limiti se la domanda è proposta dai creditori o da terzi che sono estranei a tale accordo, se invece è proposta dalle parti è ammissibile soltanto quando è diretta a dimostrare l'illecità del negozio dissimulato.


Forum di Borsa
Trading System SID Eurostoxx Il 30/4/08 ore: 07:04
ANCHE I FONDI APERTI NON BATTONO IL TFR Il 21/4/08 ore: 09:04
Investimenti in Sardegna, la nuova frontiera Il 21/4/08 ore: 06:04

Trading Forex
Con soli 100 dollari è possibile accedere al mercato forex, il servizio propone diverse caratteristiche tra cui la possibilità di operare con una piattaforma prefessionale direttamente nel forex con un deposito minimo di 100 dollari e leva finanziaria 200:1




Copyright (c) E- investimenti.com Prima di visitare il sito anche parzialmente è necessario accettare le condizioni di utilizzo. risoluzione consigliata 1280 per 1024 pixel.