I vizi della volontà
Può accadere che in un negozio la dichiarazione di una persona corrisponda realmente alla sua volontà ma che questa si sia formata in modo irregolare per la presenza di elementi pertuurbatori: si definiscono appunto vizi della volontà le anomalie che incidono negativamente sul processo volitivo di un soggetto falsandone la volontà. I vizi dalla legge, che danno luogo a date condizioni alla annullabilità del negozio, sono:
- l'errore,
- la violenza morale,
- il dolo.
Errore
L'errore consiste in una inesatta o mancata conoscenza di determinate circostanze tale da indurre una persona a volere un negozio giuridico. L'errore può essere:
- di fatto, quando cade su una circostanza del mondo esterno. acquisto un anello di metallo creandolo d'oro o un'imitazione di un quadro ritenendo che si tratti di un dipinto di valore;
- di diritto, quando riguarda l'esistenza o il contenuto di una norma che produce una erronea valutazione delle qualità giuridiche dell'oggetto della prestazione o della persona dell'altro contraente. acquisto un terreno per costruirvi nell'errata convinzione che il piano regolatore lo qualifichi come area edificabile oppure mi rivolgo a una persona diplomata per la presentazione al comune del progetto di ristrutturazione di un immobile non sapendo che la legge richiede la firma di un geometra iscritto nell'apposito albo.
Per essere giuridicamente rilevante l'errore deve essere essenzilae, in quanto deve riguardare uno degli elementi del negozio indicati tassativamente dalla legge, determinante, perchè senza di esso la parte non avrebbe concluso il negozio, e riconoscibile, cioè tale che la ntroparte usando la normale diligenza avrebbe dovuto accordarsene.
In particolare l'errore di fatto è essenziale quando riguarda:
- la natura o tipo del negozio (credo di stipulare una locazione mentre in realtà sottoscrivo un contratto di permuta);
- l'oggetto del negozio (acquisto del vino nella convinzione che si tratti di aceto);
- l'identità o una qualità dell'oggetto della prestazione (noleggio per una scampagnata una bicicletta da corsa pensando che si tratti di una mountain bike) o dell'altro contraente (un'impresa teatrale per coprire il ruolo di un tenore in una rappesentazione lirica ingaggia per errore un soprano) qualora debbano ritenersi determinati;
- la quantità (acquisto uno scampolo di stoffa ritenendolo sufficiente per confezionare un vestito), purchè non sia un semplice errore di calcolo che da luogo soltanto alla rettifica del negozio.
L'errore di diritto invece è essenziale quando è stato la ragione esclusiva o principale che ha introdotto la parte in errore a stipulare il negozio.
La parte la cui volontà è stata viziata da un errore essenziale e riconoscibile può chiedere l'annulamento del negozio a meno che l'altra parte, prima che le possa derivare un qualche pregiudizio o danno, offra la rettifica del negozio cioè di eseguirlo in modo esattamente conforme al contenuto e alle modalità che la parte in errore intendeva concludere.
Violenza morale
la violenza morale (detta nche psichica) ricorre nel caso di minaccia di un male ingiusto e notevole tale da determinare una personaa concludere un dato negozio. Si distingue dalla violenza fisica, che comporta una completa mancanza di volontà, in quanto nella violenza morale esiste pur sempre una volontà della persona minacciata che decide tra stipulare il negozio o esporsi al rischio di subire il male minacciato (i giuristi romani dicevano in proposito coactus tamen volui: ho voluto qualche cosa qanche se non liberamente).
Non integra gli estremi della violenza morale il semplice timore reverenziale, cioè il senso rispetto che si prova nei confronti dei superiori o di persone autorevoli (come il datore di lavoro, i genitori, gli insegnanti) e che può indurre un individuo a concludere un negozio per compiacerli.
Il timore reverenziale in quanto tale rimane un motivo meramente interiore ed è quindi solitamente irrilevante per il diritto.
Peraltro non vi è più semplice timore reverenziale quando vi sia una concreta attività intimidatrice, anche se soltanto indiretta, da parte dell'altra persona: il cappuccio nel chiedere a un impiegato di acquistare cento biglietti di una lotteria gli fa presente che deve decidere se trasferirlo in un'altra sede.
Per essere rilevante e dar luogo all'annulamento del negozio il male minacciato deve essere:
- ingiusto, cioè contrario a una norma giuridica. Non è tale la minaccia da esercitare un proprio diritto, a meno che sia rivolta a conseguire un vantaggio ingiusto: un dipendente minaccia di citare in giudizio per ferie non godute il datore di lavoro qualora qusti non assuma un suo parente;
- notevole, cioè grave e non irrisorio rispetto al pregiudizio che può derivare alla conclusione del contratto. Ad esempio, un individuo minaccia il direttore di una banca di ucciderlo, di rapirgli i figli o di bruciargli la casa se non gli verrà concesso un mutuo; non è tale, invece, la semplice minaccia di schiaffeggiarlo;
- tale da fare impressione sopra una persona normale e sensata, valutando anche fattori (come l'età, il sesso, le condizioni personali) che possono incidere sulla maggiore o minore impressionabilità di un individuo.
La minaccia può riguardare o i beni del soggetto indotto a concludere il negozio oppure del coniuge o dei suoi discendenti o ascendenti; può anche trasferirsi alla persona, ma non ai beni, di un altro soggetto come un lontano parente, un amico, uno sconosciuto ecc., ma sein tal caso la valutazione della sua rilevanza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Dolo
Il dolo consiste in un comportamento fraudolento diretto a fare cadere una persona in errore e a indurla a stipulare un negozio giuridico che altrimenti non avrebbe concluso: il proprietario vende un'automobile usata alterando il contachilometri; il produttore indica sulla confezione che si tratta di un olio d'oliva in realtà è olio di semi; un dipendente si fa assumere come ragioniere esibendo un falso diploma di maturità.
Dal dolo determinante, che produce l'annullabilità del negozio, tenuto distinto il dolo incidente che determina un soggetto a stipulare un negozio che, anche se non vi fosse stato il dolo, avrebbe concluso ugualmente ma a condizioni o con modalità diverse tal caso il negozio è valido ma la parte in malafede è obbligata al risarcimento dei danni che la controparte ha subito per avere accettato condizionimeno vantaggiose.
Il dolo in senso stretto (o dolus malus) non ricorre quando ci si trova in presenza del cosidetto dolus bonus costituito dalle vanterie spesso iperboliche delle quanlità delle merci o dei servizi offerti dalla réclame e dagli slogan pubblicitari. |