Di solito ogni individuo si occupa personalemente degli atti relativi alla cura dei propri interessi (pagamento dei debiti e riscossione dei crediti, gestione del patrimonio, svolgimento di trattative e conclusione di contratti, ecc); in alcuni casi peraltro può essere opportuno o conveniente che tali atti vengono compiuti da un'altra persona.
L'istituto della pappresentanza consiste appunto nel potere di un soggetto (rappresentante) di sostituirsi a un'altro (rappresentato) compimento di un'attività giuridica.
La rapprentanza può essere diretta o indiretta.
Nella rappresentanza diretta il rappresentante opera, oltre che nell'interesse, anche il nome del rappresentato manifestando ai terzi (cosidetta spendita del nome) di agire non per sè ma per conto di un'altra persona.
In tal caso gli effetti del negozio stipulato dal rappresentante si producono direttamente nei confronti del rappresentato che acquista i diritti e assume gli obblighi che ne derivano come se lo avesse concluso personalmente.
Nella rappresentazione indiretta invece il rappresentante (detto anche "prestanome") agisce dei terzi nell'interesse altrui ma in nome proprio, cioè senza spendere il nome del rappresentato.
Gli effetti del negozio concluso dal rappresentato si producono allora direttamente nei confronti dello stesso rappresentante e soltanto indirettamente nei confronti del rappresentato al quale il rapprenstante deve poi ritrasferirli con un successivo negozio. Per chiarire meglio la differenza consideriamo due diversi esempi. Primo caso: A (rappresentante) acquista un bene da C in nome e per conto di B (rappresentato).
Trattandosi di un'ipotesi di rappresentanza diretta, in quanto colui che negozia nell'interesse altrui dichiara alla controparte il nome della persona per conto della quale agisce, gli effetti della compravendita (acquisto della proprietà, obbligo di pagre il prezzo ecc.), si produrranno immediatamente ed escusivamente a favore e a carico del rappresentato.
Per ottenere quanto gli è dovuto il venditore può rivolgersi soltanto nei confronti del rappresentato ma non del rappresentante con il quale ha contratto, in quanto giuricamente è come se il negozio fosse stato stipulato in prima persona del rappresentato.
Secondo caso: A (rappresentante) acquista un bene da C per conto di B (rappresentato) ma in nome proprio. Configurando un'ipotesi di rappresentanza indiretta, in quanto colui che agisce non manifesta al terzo di farlo per conto di altri, gli effetti del negozio |