IMPRENDITORE: Chi esercita professionalmente (cioè normalmente o sistematicamente) un'attività economica (cioè diretta ad un lucro) organizzata, al fine della produzione e dello scambio di beni e di servizi, della quale egli assuma l'iniziativa (potere di gestione) ed il rischio (responsabilità). L'imprenditore dirige l'impresa e ne è il capo; ha l'obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei dipendenti, e risponde verso lo stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi.
L'imprenditore può essere sia una persona fisica che una persona giuridica; può essere cittadino o straniero, salvo limitazioni particolare, purché abbia la capacità d'agire. L'esercizio dell'attività imprenditrice può essere sottoposto a determinate condizioni legali (autorizzazioni, concessioni, licenze). Particolari norme regolano l'esercizio di tale attivita da parte degli incapaci (interdetti, inabilitati, minori emancipati o non). La qualifica di imprenditore può essere assunta anche da enti pubblici, ma solo da quelli come scopo istituzionale, esclusivo o principale, l'esercizio di una attività economica.
Obblighi professionali fondamentali sono: quello della iscrizione nel registro delle imprese; quello della tenuta dei registri contabili e della documentazione delle operazioni dell'impresa; quello dell'osservanza delle regole della correttezza professionale, nell'esercizio della attività imprenditrice. Tali obblighi sono personali o di essi l'imprenditore vi risponde personalmente, anche se l'adempimento di essi sia stato da lui affidato ad altri. I cosiddetti piccoli imprenditori (coltivatori diretti di un fondo; piccoli commercianti; artigiani; persone che esercitano un'attività professionale organizzata, in prevalenza, con il lavoro proprio e dei familiari), sono dispensati dagli obblighi che gravano sull'imprenditore e sono esclusi dalla disciplina fallimentare.