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Prestazione pecunaria che un ente pubblico ha il diritto di esigere in virtù di una sua potesta di imperio, originaria (stato) o derivata (comune, provincia, regione, camere di commercio, comunita israelitiche), nei casi, nella misura e nei modi stabiliti dalla legge, allo scopo di procurarsi i mezzi economici necessari alla sua esistenza e per l'adempimento dei servizi pubblici indispensabili alla vita sociale. Si distingue dal tributo speciale, che è dovuto da coloro che traggono un particolare vantaggio dall'attività amministrativa e da coloro che provocano una maggiore spesa da parte dell'ente; si distingue anche dalla tassa, che consiste in una prestazione pecuniaria dovuta per l'esplicazione di una attività dell'ente, concernente in modo particolare l'obbligato. Soggetti all'imposta possono essere persone fisiche o giuridiche, enti ed organizzazioni non riconosciute, cittadini o stranieri.

Nelle imposte poi si hanno: imposte fisse, se gravano in misura invariabile; imposte proporzionali, se il rapporto fra il reddito o il patrimonio e l'ammontare del debito d'imposta a costante; Imposte graduali, quelle in cui detto rapporto non e costante; Imposte progressive, quelle in cui il rapporto suddetto (= aliquota) cresce col crescere della base imponibile, cioè del reddito o patrimonio soggetto. Riguardo alla forma che assume l'obbligazione, si distinguono le imposte periodiche da quelle istantanee. Riguardo al momento in cui il debito d'imposta è accertato, le imposte sono: principalali, se costituite dalla somma indicata nella prima determinazione amministrativa del debito; complementari o supplementari (o suppletive, o supplemento d'imposta), se costituite dalla maggior somma richiesta in una ulteriore determinazione fatta ad integrazione dell'accertamento iniziale, o a rettifica di un precedente errore. Requisiti: i requisiti di necessarietà, legalità, certezza, utilità generale, ugualianza, economicità.

Le imposte sono veramente classificate, a seconda del criterio che si adotta. La più antica e comune distinzione è quella fra imposte dirette e imposte indirette. Le prime sono quelle il cui presupposto a l'esistenza stessa della persona, del patrimonio o del reddito, e colpiscono perciò le manifestazioni immediate della ricchezza o della capacità produttiva; le imposte indirette gravano, invece, sul consumo e sul trasferimento della ricchezza. Le imposte dirette si suddividono a loro volta in imposte personali (o soggettive), che colpiscono l'insieme dei beni o dei redditi del contribuente o, anche, una parte di essi, in quanto spettano ad una data persona, avuto riguardo perciò alle sue condizioni sociali, familiari ed economiche; ed imposte reali (o oggettive), che astraggono dalle suddette considerazioni. Riguardo al soggetto attivo, a vantaggio del quale sono stabilite, si hanno imposte statali, imposte comunali, imposte provinciali, imposte regionali, o dovute ad altro ente pubblico. I due principi fondamentali cui si informano, in tutti gli stati moderni, i sistemi tributari, sono: quello della generalità dell'imposte e quello dell'uguaglianza del carico tributario.



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