Impiegati privati: Coloro i quali, legandosi mediante contratto al proprietario, individuo o società, di una azienda privata (agricola, industriale, commerciale o professionale in genere, domestica, ecc.), si obbligano a collaborare con la propria opera, nell'azienda stessa, contro il pagamento della retribuzione pattuita. Si distinguono: impigati privati d'ordine, esercitanti funzioni prevalentemente esecutive e quindi di modesto rilievo; impiegati privati di concetto, esplicanti attivita di alto rilievo. Fra gli obblighi: subordinazione al datore di lavoro, fedeltà all'azienda, prestazione personale e diligente dell'opera.
Fra i diritti: diritto alle ferie retribuite; al rispetto dell'orario di lavoro; alla retribuzione; alla conservazione del posto in caso di malattia, infortunio o chiamata alle armi; alla integrità fisica e morale; all'indennità in caso di cessazione del rapporto, variamente calcolata.
Impiegati pubblici: Coloro i quali, permanentemente e volontariamente, si pongono a disposizione dello stato o di altro ente pubblico, per la prestazione professionale della propria attività, prevalentemente intellettuale, dietro corresponsione di una retribuzione. A seconda dell'ente pubblico da cui dipendono, si distinguono in impiegati pubblici statali, parastatali e locali. A seconda della posizione assunta nell'organizzazione dell'amministrazione in: impiegati di ruolo, incorporati definitivamente nella Amministrazione, con diritto a percorrere una carriera; impiegati pubblici non di ruolo, a loro volta suddivisi in supplenti, se sotituiscono un impiegato pubblico di ruolo momentaneamente assente; incaricati, se occupano un posto momentanea,mente occupato dal titolare; avventizi, se sono assunti in sovrannumero per fronteggiare esigenze straordinarie. A seconda delle funzioni, si distinguono in: impiegati pubblici delle carrire direttive, impiegati pubblici delle carriere di concetto, impiegati delle carriere esecutive, impiegati pubblici delle carriere del personale ausiliario. In base al titolo richiesto per l'ammissione, si distinguono: impiegati di gruppo A (diploma di laurea), gruppo B (diploma di scuola media superiore) e gruppo C (diploma di scuola media inferiore), suddivisi in 13 gradi; il grado iniziale del gruppo A è l'11°, quello del gruppo B ii 12°, quello del gruppo C il 13°. L'assunzione avviene in base a pubblico concorso per esami. Particolari norme riguardano Feta, la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego. Gli impiegati pubblici sono tenuti: alla fedeltà, all'adempimento personale e diligente dei propri obblighi e delle proprie funzioni; al mantenimento dei segreti d'ufficio; all'obbedienza verso i superiori, in virtu del rapporto di subordinazione gerarchica; al mantenimento di una condotta conforme alla dignita dell'ufficio, anche nella vita privata. La non osservanza e le infrazioni ai doveri suddetti possono determinare, a carico del responsabile, una responsabilità disciplinare, penale, civile o patrimoniale. Fra i principali diritti dei pubblici impiegati sono: il diritto alla remunerazione; al trattamento di quiescenza (pensione) quando si è messi a riposo; alla stabilità nel posto. |