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Condizione

La condizione è un avvenimeto futuro e incerto dal cui verificarsi dipendono la produzione o la rorazione degli effetti di un negozio o di singole parti di esso. Nel negozio condizionato pertanto gli effetti inizieranno a prodursi o cesseranno di prodursi se e pertanto si realizzerà un dato evento. La condizione può essere:

  • sospensiva, quando dal suo verificarsi dipende la produzione degli effetti del negozio (concludono il preliminare di acquisto di un appartamento in costruzione a condizione di ottenere un mutuo agevolato richiesto a un istituto di credito);
  • risolutiva, se il suo avverarsi provoca la eliminazione degli effetti del negozio (i genitori regalano un motorino al figlio con la clausola che dovrà restituirlo se non sarà promosso).

La condizione apposta a un negozio si dice illecita, quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (ti concederò un prestito se ucciderai il tale o se mi darai un occhio) e produce la nullità del negozio. La condizione invece è impossibile se consiste in un fatto che non si può realizzare giuridicamente (ti regalerò un miliardo se sposerai tua madre) o materialmete (ti assumerò se andrai a nuto in America). Un negozio sottoposto a condizione può trovarsi in situazioni diverse a seconda che l'avvenimento futuro e incerto in  cui consiste:

  • non si sia verificato ma possa ancora realizzarsi (pendenza della condizione). Se la condizione è sospensiva il negozio non produce i suoi effetti; se è risolutiva, produce i suoi effetti ma non è sicuro che siano definitivi e stabili in quanto verranno meno se si verificherà successivamente l'evento dedotto nella condizione;
  • non si sia verificato nel termine eventualmente stabilito o comunque sia ormai certo che non possa più verificarsi in futuro (mancanza della condizione). Se la condizione è sospensiva il negozio non potrà mai produrre alcun effetto; se è risolutiva, produrra definitivamente i suoi effetti. La condizione si considera peraltro verificata quando la sua mancanza sia imputabile a un fatto o colposo, cioè intenzionale o quantomeno negliente, della parte che aveva interesse contrario al suo avverarsi (cosidetta funzione di avvertimento)
  • se sia già verificato (avvertimento della condizione). Se la condizione è sospensiva, il negozio inizia a produrre i suoi effetti finora rimasti paralizzati; se invece è risolutiva, il negozio cessa di produrre i suoi effetti.

L'avvertimento opera di regola, salvo una diversa volontà delle parti o una particolare natura del rapporto, retroattivamente (o come si dice ex tunc: da allora), cioò non dal momento in cui l'evento si è verificato ma da quello in cui è stato concluso l'atto. Pertanto se la condizione è sospensiva si considera come se il negozio fosse stato efficace dall'inizio e incondizionato; se è risolutiva, come se non fosse mai esistito.

Termine

Il termine consiste in un momento futuro e certo dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) devono prodursi gli effetti di un negozio giuridico. La certezza del verificarsi dell'evento futuro distingue il termine dalla condizione; mentre infatto la condizione introduce un elemento di incertezza riguardo alla produzione o alla stabilità degli effetti del negozio, con il termine si rimendano o si delimitano nel tempo gli effetti dell'atto negoziabile. Ad esempio, se concludo con l'Enel un contratto di amministrazione di energia elettrica dall'1gennaio 1991 al 31 dicembre 1991, il contratto è destinsto a spiegare i suoi effetti dalla data iniziale e fino alla data finale indicate.
Riguardo al termine pertanto si può avere soltanto una situazione di pendeza, quando il momento futuro e certo non è ancora giunto, o di scadenza, quando tale momento sopraggiunge, ma non di mancanza poichè è comunque sicuro che l'evento si realizzerà. Se il termine è iniziale il negozio non è efficace fino alla scadenza: così se viene stipulata un'assicurazione dal 1° luglio dell'anno in corso, il contratto inizia a produrre i suoi effetti (obbligo di pagare i premi, copertura dei rischi) soltanto a decorrere dalla data stabilità.
Se invece il termine è finale, il negozio è efficace solo fino alla scadenza: così se viene conclusa la locazione di un immobile fino al 30 settembre prossimo, il contratto produce i suoi effetti fino a tale data. A differenza della condizione, il termine non opera retroattivamente, cioè gli effetti del negozio iniziano o terminano nel momento in cui scade il termine (ex nunc o da adesso) senza retroagire al momento in cui è stato concluso il negozio.

Modo

Il modo è un peso od onere consistente in una prestazione di dare, fare o non fare qualcosa imposta al beneficio di un negozio a titolo gratuito (testamento, donazione, comodato ecc). Ad esempio, Luca nomina suo erede Paolo con l'obbligo di elagire ogni anno una certa somma di denaro a un orfanotrofio; Matteo dona al comune un terreno con il vincolo di non edificarvi e di lasciarlo a verde pubblico oppure di destinarlo a parco giochi. A differenza della condizione sospensiva il modo non sospende ma obbliga; se infatti un dato comportamento previsto in un negozio (ad esempio, costruire un ospedale) costituisce una condizione sospensiva, il negozio stesso non produce i suoi effetti fino a quando non  venga realizzato; se si tratta invece in un modo, il negozio è immediatamente efficace ma qualsiasi interessato può rivolgersi al giudice per ottenere l'adempimento qualora l'onerato non vi privveda spontaneamente.
Il modo si distingue anche dalla condizione risolutiva in quanto non risolve ma obbliga: infatti non può essere chiesta la risoluzione dell'atto di liberalità per inadempimento dell'onere (a meno che la risoluzione non sia stata preveduta nell'atto stesso oppure l'onere abbia costituito il solo motivo che ha determinato il testamento a compiere l'atto.



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