investimenti finanziari, quotazioni azioni



Google



Investimenti -> Validità e invalidità del negozio giuridico

Un negozio si dice valido quando contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge e tali elementi non presentano vizi o anomalie; invalido quando manca o risulta viziato uno o più dei requisiti essenziali.

Nullità

La nullità è la forma più grave di invalidità che ricorre principalmente nel caso di mancanza di uno degli elementi esenziali, di illeicità della causa oppure di impossibilità, illeceità o indeterminatezza dell'oggetto del negozio. Essendo prevista a tutela di interessi di carattere generale, la nullità e:

  • assoluta, in quanto la dichiarazione di nullità può essere chiesta al giudice da qualunque interessato;
  • rilevabile d'ufficio, poichè il giudice può dichiararla di sua iniziativa anche senza un'apposita richiesta di una delle parti in causa.
  • perpetua o imprescrittibile, dato che l'azione diretta a fare valere la nullità può essere proposta senza limiti di tempo.
  • insanabile, non essendo ammessa la convalida del negozio nullo cioè una successiva dichiarazione di volontà della parti detta ad attribuirvi validità.

Un atto negoziale nullo è giuridicamente inesistente e quindi non produce nessun effetto giuridico: pertanto la sentenza che dichiara la nullità ha di regola l'efficacia retroattiva, cioà elimina gli effetti prodotti nel frattempo tra le parti e nei confronti dei terzi e comporta l'obbligo di restituzione delle prestazioni eventualmente compiute in esecuzione del negozio.
Se ad esempio, viene dichiarata la nullità di una compravendita, è come se il contratto non fosse mai stato concluso e la proprietà non fosse mai stata trasferita: pertanto il compratore ha l'obbligo di consegnare la cos al venditore che a sua volta è tenuto a restituire il corrispettivo ricevuto.

La conversione in questo caso si verifica automaticamente, senza che sia necessaria una nuova manifestazione di volontà delle parti, e opera retroattivamente, cioè dal momento in cui è stato concluso il precendete negozio.

Annullabilità

L'annullabilità è la forma meno grave di invalidità che ricorre quando una delle parti si trovava in condizioni di incapacità d'agire oppure vi erano i vizi della volontà tali da disturbare il corretto svolgimento delle scelte individuali. A differenza della nullità, l'annullabilità è prevista a tutela dell'interesse di una delle parti e pertanto è:

  • relativa, poichè l'annullamento del negozio non può essere chiesto da chiunque ma soltanto dalla parte nel cui interesse è previsto dalla legge cioè rispettivamente dall'incapace (o dai suoi rappresentanti) oppure dalla persona la cui volontà è stata viziata da errore, violenza, dolo;
  • non rilevante d'ufficio, non potendo il giudice annulare il negozio di sua iniziativa ma solo su domanda della parte interessata;
  • prescrittibile, in quanto l'azione di annulamento deve essere fatta valere entro i precisi limiti di tempo (di regola cinque anni) estinguendosi altrimenti con il decorso del tempo;
  • convalidabile, dato che le parti con una successiva dichiarazione di volontà possonno attribuire validità al negozio annullabile.

Il negozio annullabile è giuridicamente esistente e produce temporaneamente i suoi effetti fino all'eventuale annullmento: tali effetti possono anche divenire definitivi se l'azione diretta a ottenerne l'annullamento non viene esercitata entro il termine previsto o si convalida del negozio.
La sentenza di annulamento ha efficacia retroattiva tra le parti, cioè che elimina o cancella gli effetti che si sono già prodotti, e comporta l'obbligo di restituzione delle prestazioni già compiute.
Per quanto riguarda invece i terzi, di regola l'annullamento non pregiudica i diritti che essi abbiano eventualmente acquistato in conseguenza del negozio annulato.

Tale principio, essendo diretto a tutelare l'affidamento che il terzo abbia fatto sulla validità del negozio non si applica, oltre che nel caso di acquisto a titolo gratuito, quando l'annullabilità deriva da incapacità legale (in quanto tale facilmente accertabile consultando i registri dello stato civile) oppure quando il terzo era a conoscenza della causa di annullabilità del negozio o avrebbe o dovuto esserlo con l'ordinaria diligenza.

A differenza del negozio nullo quello annullabile, come detto, può essere convalidato. La covalida è un atto unilaterale che deve provenire dalla medesima parte che avrebbe potuto proporre la domanda si annullamento e deve essere immune dal difetto che invalidava il precedente negozio (ad esempio, il contratto concluso per effetto di una violenza morale può essere convalidato soltanto quando questa sia cessata); può anche essere tacita quando consiste nella volontaria esecuzione di un negozio pur mconoscendo il motivo che ne ligittimerebbe la richiesta di annulamento. 



Forum di Borsa
Trading System SID Eurostoxx Il 30/4/08 ore: 07:04
ANCHE I FONDI APERTI NON BATTONO IL TFR Il 21/4/08 ore: 09:04
Investimenti in Sardegna, la nuova frontiera Il 21/4/08 ore: 06:04

Trading Forex
Con soli 100 dollari è possibile accedere al mercato forex, il servizio propone diverse caratteristiche tra cui la possibilità di operare con una piattaforma prefessionale direttamente nel forex con un deposito minimo di 100 dollari e leva finanziaria 200:1




Copyright (c) E- investimenti.com Prima di visitare il sito anche parzialmente è necessario accettare le condizioni di utilizzo. risoluzione consigliata 1280 per 1024 pixel.