Un negozio si dice valido quando contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge e tali elementi non presentano vizi o anomalie; invalido quando manca o risulta viziato uno o più dei requisiti essenziali.
Nullità
La nullità è la forma più grave di invalidità che ricorre principalmente nel caso di mancanza di uno degli elementi esenziali, di illeicità della causa oppure di impossibilità, illeceità o indeterminatezza dell'oggetto del negozio. Essendo prevista a tutela di interessi di carattere generale, la nullità e:
- assoluta, in quanto la dichiarazione di nullità può essere chiesta al giudice da qualunque interessato;
- rilevabile d'ufficio, poichè il giudice può dichiararla di sua iniziativa anche senza un'apposita richiesta di una delle parti in causa.
- perpetua o imprescrittibile, dato che l'azione diretta a fare valere la nullità può essere proposta senza limiti di tempo.
- insanabile, non essendo ammessa la convalida del negozio nullo cioè una successiva dichiarazione di volontà della parti detta ad attribuirvi validità.
Un atto negoziale nullo è giuridicamente inesistente e quindi non produce nessun effetto giuridico: pertanto la sentenza che dichiara la nullità ha di regola l'efficacia retroattiva, cioà elimina gli effetti prodotti nel frattempo tra le parti e nei confronti dei terzi e comporta l'obbligo di restituzione delle prestazioni eventualmente compiute in esecuzione del negozio.
Se ad esempio, viene dichiarata la nullità di una compravendita, è come se il contratto non fosse mai stato concluso e la proprietà non fosse mai stata trasferita: pertanto il compratore ha l'obbligo di consegnare la cos al venditore che a sua volta è tenuto a restituire il corrispettivo ricevuto.
La conversione in questo caso si verifica automaticamente, senza che sia necessaria una nuova manifestazione di volontà delle parti, e opera retroattivamente, cioè dal momento in cui è stato concluso il precendete negozio.
Annullabilità
L'annullabilità è la forma meno grave di invalidità che ricorre quando una delle parti si trovava in condizioni di incapacità d'agire oppure vi erano i vizi della volontà tali da disturbare il corretto svolgimento delle scelte individuali. A differenza della nullità, l'annullabilità è prevista a tutela dell'interesse di una delle parti e pertanto è:
- relativa, poichè l'annullamento del negozio non può essere chiesto da chiunque ma soltanto dalla parte nel cui interesse è previsto dalla legge cioè rispettivamente dall'incapace (o dai suoi rappresentanti) oppure dalla persona la cui volontà è stata viziata da errore, violenza, dolo;
- non rilevante d'ufficio, non potendo il giudice annulare il negozio di sua iniziativa ma solo su domanda della parte interessata;
- prescrittibile, in quanto l'azione di annulamento deve essere fatta valere entro i precisi limiti di tempo (di regola cinque anni) estinguendosi altrimenti con il decorso del tempo;
- convalidabile, dato che le parti con una successiva dichiarazione di volontà possonno attribuire validità al negozio annullabile.
Il negozio annullabile è giuridicamente esistente e produce temporaneamente i suoi effetti fino all'eventuale annullmento: tali effetti possono anche divenire definitivi se l'azione diretta a ottenerne l'annullamento non viene esercitata entro il termine previsto o si convalida del negozio.
La sentenza di annulamento ha efficacia retroattiva tra le parti, cioè che elimina o cancella gli effetti che si sono già prodotti, e comporta l'obbligo di restituzione delle prestazioni già compiute.
Per quanto riguarda invece i terzi, di regola l'annullamento non pregiudica i diritti che essi abbiano eventualmente acquistato in conseguenza del negozio annulato.
Tale principio, essendo diretto a tutelare l'affidamento che il terzo abbia fatto sulla validità del negozio non si applica, oltre che nel caso di acquisto a titolo gratuito, quando l'annullabilità deriva da incapacità legale (in quanto tale facilmente accertabile consultando i registri dello stato civile) oppure quando il terzo era a conoscenza della causa di annullabilità del negozio o avrebbe o dovuto esserlo con l'ordinaria diligenza.
A differenza del negozio nullo quello annullabile, come detto, può essere convalidato. La covalida è un atto unilaterale che deve provenire dalla medesima parte che avrebbe potuto proporre la domanda si annullamento e deve essere immune dal difetto che invalidava il precedente negozio (ad esempio, il contratto concluso per effetto di una violenza morale può essere convalidato soltanto quando questa sia cessata); può anche essere tacita quando consiste nella volontaria esecuzione di un negozio pur mconoscendo il motivo che ne ligittimerebbe la richiesta di annulamento.
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