L'elemento qualificante del negozio giuridico, anche in relazione ad altre categorie di atti, e costituito dalla volontà di realizzare uno scopo lecito; perchè tale volontà, che rappresenta l'anima dell'atto negoziale, divenga giuridicamente rilevante e necessario che non rimanga soltanto interna ma che sia esteriorizzata, che venga cioè portata a conoscenza degli altri soggetti con cui si entra in rapporto. Fino a quando non viene manifestata all'esterno l'intenzione di una persona e irrilevante per it diritto, che per esigenze di certezza di regola non può prendere in considerazione fenomeni psichici di natura soggettiva ma soltanto atti o fatti oggettivi: cosi se propongo di ricompensare chi fornirà notizie utili per il ritrovamento di un oggetto smarrito, la mia volontà diviene vincola: per l'ordinamento soltanto se e dal momento in cui viene esternata ai terzi.
La manifestazione di volontà può essere:
- espressa, quando la volontà viene esteriorizzata in modo esplicito con qualsiasi mezzo idoneo a comunicare con altre persone parola, la scrittura oppure gesti convenzionali come l'alzata mano a un'asta pubblica o a una votazione, cenni affermativi o negativi del capo, una stretta di mano, l'uso dell'alfabeto dei sordomuti);
- tacita o indiretta, quando si desume in modo implicito da comportamento oggettivamente e inequivocabilmente incomparabile con una volontà contraria (detto anche comportamento concludente).
In alcuni così è la stessa legge ad attribuire valore di manifestazione tacita a una determinata condotta: così, ad esempio, la restituzione volontaria del documento originale dalla quale risulta implicitamente la rinuncia al credito in esso contenuto. In altri casi il carattere concludente di un comportamento si ricava di contesto in cui si inserisce: si pensi, per esempio, alla consegna di men alla cassa di un supermercato, all'inserzione di monete e gettoni in apprecchi di distribuzione automatica o telefonici, al fatto di salire su un mezzo di trasporto pubblico (tram, autobus, metropolitana ecc.).
Nel linguaggio comune si sente spesso dire che chi tace acconsente, cioè si ricollega al significato di un consenso alla mancata manifestazione di una espressa volontà contraria da parte di chi vi sia interessato. Giuridicamente, peraltro, il silenzio in quanto tale è privo di regola di qualsiasi valore e quindi e più corretto dire che chi tace non acconsente ne dissente, così in particolare quando:
- la parte aveva l'onere di fare una determinata dichiarazionr per legge, per consuetudine o in base a un contratto;
Ad esempio, l'erede può accettare l'eredità o rinunciarvi e il suo silenzio al riguardo, una volta che sia inutilmente decorso il termine assegnato per l'accettazione, assume il significato di una tacita rinuncia all'eredità stessa.
- il silenzio valga come accettazione in base ai principi di correttezza o di buona fede e in relazione a precedenti rapporti contrattuali esistenti tra le parti. Così se una persona è abbonata a un periodico fino a una certa scadenza il fatto di continuare, anche dopo tale data, a ricevere i numeri successivi senza restituirli al mittente vale come intenzione di rinnovare l'abbonamento; una conseguenza del genere non potrebbe invece ammettersi se mi venisse inviata una copia di un giornale a cui non sono abbonato con l'avvertenza che la mancata restituzione al mittente comporta la sottoscrizione dell'abbonamento.
Causa
Per causa di un negozio s'intende la funzione economico-sociale, cioè il fine scopo in senso oggettivo che, è diretto a realizzare.
La causa a tipica e pertanto e comune ai negozi giuridici di un determinato tipo, che hanno tutti la stessa causa, mentre distingue i negozi giuridici appartenenti a tipi diversi. Così tutti i contratti di affitto hanno una medesima causa (temporanea concessione in godimento di un bene produttivo contro un corrispettivo) diversa rispetto a quella dei contratti di lavoro subordinato (prestazione verso una retribuzione della propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione altrui). La causa si distingue dai motivi in senso soggettivo che inducono in concreto un sogetto di volere un determinato negozio e che possono variare da persona a persona anche nell'ambito di uno stesso tipo negoziale.
Così la causa del contratto di compravendita e costituita sempre dal trasferimento della proprietà di una compravendita o di un altro diritto verso il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo), mentre i motivi che di fatto muovono le parti possono essere, di volta in volta, diversi: il venditore conclude il contratto per procurarsi ii denaro necessario per pagare dei debiti di gioco o per mantenere agli studi un figlio o per fare della beneficenza oppure perche vuole acquistare un altro bene o investire in borsa il ricavato ecc., mentre a sua volta l'acquirente può acquistare per poi rivendere o per utilizzare direttamente egli stesso il bene o per fare un regale a un amico o a un parente ecc.
Soltanto eccezionalmente i motivi acquistano rilievo per il diritto quando da elementi interiori, e quindi giuridicamente irrilevanti, divengono parti integranti dell'atto negoziale venendo inseriti in clausole accidentali del negozio.
La causa di un negozio giuridico deve essere lecita; se è illecita, cioè contraria a norme imperative,. all'ordine pubblico o al buon costume, il negozio e nullo. Un'ipotesi particolare di causa illecita ricorre nel negozio in frode alla legge quando viene realizzato con mezzi leciti un risultato illecito utilizzando, attraverso qualche accorgimento, un negozio di per se lecito per ottenere di fatto un risultato equivalente a quello vietato dalla legge.
Oggetto
Oggetto del negozio è la cosa o il diritto che si trasferisce oppure la prestazione che una, parte si obbliga a eseguire a favore dell'altra. L'oggetto deve essere:
- possibile, sia in senso fisico o materiale (non e tale l'obbligo sunto da una persona di costruire un edificio in un'ora o di consegnare un bene che non esiste) che in senso giuridico (non è possibile giuridicamente la compravendita di un bene che appartiem giä al compratore). Salvi i divieti stabiliti dalla legge, anche una cosa attualmenti inesistente può formare oggetto di un negozio se e suscettibile venire successivamente a esistenza. Cosìi, ad esempio, la vendita di cosa futura, come un immobile da costruire o un raccolto ancora da maturare, in cui l'acquisto delle proprietà si verifica non appena, e se, la cosa viene a esistenza;
- lecito, cioè non contrario a norme imperative all'ordine pubblico o al buon costume.L'illecità ricorre quando la cosa dedotta nel negozio e il prodotto o lo strumento di attività illecite oppure quando la prestazione essa stessa un'attività illecita, come nel caso della vendita di mercato di contrabbando o di sostanze stupefacenti;
- determinato o determinabile, cioè identificato con precisione o comunque identificabile in base a criteri oggettivi contenuti nel negozio stesso o altrimenti ricavabili.
Costituiscono esempi di prestazioni non determinate ma comunque determinabili le obbligazioni pecuniarie il cui ammontare viene quantificato in relazione all'aumento del costo della vita, al prezzo di date merci oppure al tasso di cambio con una valuta estera (cosiddette clausole di rivalutazione monetaria); la vendita "al giusto prezzo", nella quale si presume che le parti abbiano inteso riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore ovvero, se si tratta di merci scambiate su larga scala, a quello di borsa o di mercato, oppure con fissazione del corrispettivo dovuto da parte di un terzo designato dalle parti.
Forma
La forma è il mezzo attraverso il quale si comuniva agli altri la propria volontà. A differenza di quanto accadeva nei sistemi giuridici più antichi, caratterizzati come il diritto romano da un rigido formalismo giuridico, gli ordinamenti moderni di regola non richiedono forme particolari per il compimento di un negozio giuridico (principio di libertà della forma) e pertanto la volonta può essere manifestata in qualsiasi modo: scritto, verbale, gestuale o anche tacito. In alcuni casi peraltro, per un'esigenza di certezza del diritto e per mettere in guardia le parti sulla gravità delle conseguenze ricollegate dalla legge all'atto che compiono, e richiesto l'uso di una forma determinata che normalmente e quella scritta. Si parla allora di negozi solenni o a forma vincolata.
La forma eventualmente prescritta dalla legge si distingue in essenziale (o ad substantiam), quando costituisce un elemento essenziale del negozio che quindi e nullo se concluso in una forma diversa, e probatoria (o ad probationem), quando e richiesta soltanto ai fini della prova cioè per documentare la stipulazione e il contenuto del negozio che e comunque valido anche se concluso in una forma diversa.
Così è nulla la compravendita di un immobile, per la quale e richiesta la forma scritta come elemento essenziale, se è stata stipulata soltanto verbalmente; se invece un contratto di assicurazione, per il quale la forma scritta è soltanto probatoria, viene concluso in una forma diversa l'accordo a ugualmente valido ma in caso di controversia il suo contenuto non può essere provato per testimoni.