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Investimenti -> Le persone giuridiche

Costituzione: Le persone giuridiche private si costituiscono per iniziativa soggetti interessati, con un atto che si chiama atto costitutivo. L'atto costitutivo:

  • nelle associazioni, e un contratto plurilaterale con it quale persone deliberano la costituzione dell'associazione indicando lo scopo e i mezzi;
  • nelle fondazioni, e un negozio (detto di fondazione) unilaterale non recettizio, con it quale it fondatore costituisce l'ente destinando parte o tutto it suo patrimonio al raggiungimento di un determinato scopo.

Si tratta in ogni caso di un negozio solenne in quanto e richiesta la forma essenziale dell'atto pubblico o, per le fondazioni, anche del testamento. All'atto costitutivo deve essere allegato lo statuto che contiene le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, relative cioe all'organizzazione e al concreto funzionamento dell'ente. Perchè esista una persona giuridica e necessario anche it riconoscimento, che ha quindi un'efficacia costitutiva, da parte dello Stato.

II riconoscimento delle associazioni e delle fondazioni viene concesso con decreto del Presidente della Repubblica oppure del Presidente della regione per gli enti che operano nell'ambito di una regione e nelle materie di sua competenza.

Per le associazioni e le fondazioni it riconoscimento comporta anche un limitato controllo di merito riguardo alla struttura e alle finalità dell'organizzazione, in particolare per quanto attiene alla liceita dello scopo perseguito e alla sufficienza dei mezzi patrimoniali in vista del suo raggiungimento: pertanto alla domanda di riconoscimento devono essere allegati, delle disposizioni per l''attuazione del codice civile, i documenti che possano servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi

Le società di capitali invece acquistano la personalità giuridica per effetto subordinata soltanto a un controllo di legittimità sulla osservanza delle prescrizioni previste dalla legge, nel pubblico registro delle imprese, cioè di fatto nel registro della cancelleria commerciale del tribunale. Anche le associazioni riconosciute e le fondazioni devono iscriversi in un apposito registro delle persone giuridiche istituito presso l'ufficio di cancelleria di ogni tribunale.

Nei registro devono essere iscritte anche le successive modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, previa verifica da parte dell'autorità giudiziaria dell'esatta osservanza degli adempimenti di legge, e gli altri fatti piu importanti relativi alla vita della persona giuridica: se non vengono iscritte tali circostanze non sono opponibili ai terzi se non provando che ne erano effettivamente a conoscenza.

A differenza peraltro dell'iscrizione delle società di capitali, che non esistono giuridicamente se non sono state iscritte, l'iscrizione delle associazioni e delle fondazioni assolve esclusivamente la funzione di consentire ai terzi la conoscenza dell'esistenza e dei p cipali elementi dell'ente e ha quindi una funzione meramente chiarativa.

Anche se non è stato iscritto l'ente riconosciuto esiste ugualmente come persona giuridica, tuttavia per le obbligazioni assunte rispondono, oltre alla persona giuridica con il suo patrimonio, anche gli amministratori con il loro patrimonio quando quello dell'associazione o della fondazione non sia sufficiente a soddisfare i ditori.

Il riconoscimento delle persone giuridiche pubbliche di regola e tenuto nella stessa legge che le istituisce prevedendone la stru ra e le funzioni (come nel caso della costituzione di un ente pubblico cosiddetto economico, che ha per oggetto esclusivo o pre lente lo svolgimento di una attivitä d'impresa) oppure costituito una conseguenza automatica del tipo di ente pubblico (come caso della costituzione di un nuovo comune o di una provincia).

Lo Stato, come ente titolare di un potere originario dal quale riva il riconoscimento di tutte le persone giuridiche private che operano nel suo ambito territoriale, non richiede rapporti interni alcun riconoscimento formale costituendosi persona giuridica se e nel momento stesso in cui si impone effettivamente come ordinamento giuridico. Un atto formale di riconoscimento da parte degli altri Stati e vece richiesto nei rapporti internazionali, per entrare a far parte della comunità degli Stati.

Personalità giuridica e autonomia patrimoniale

Con it riconoscimento l'associazione e la fondazione divent una persona giuridica, cioe un autonomo soggetto di diritto do di una capacità giuridica generale, in quanto può essere astrattamente titolare di qualsiasi diritto od obbligo di natura patrimoniale o anche personale, fatti comunque salvi i rapporti (come es., quelli familiari: matrimonio, adozione, filiazione, parer ecc.) che presuppongono necessariamente l'esistenza di una sona fisica.

In particolare la persona giuridica:

  • è titolare di alcuni diritti della personalità come ad esempio il diritto al nome o denominazione e alla onorabilità, che possono essere pianamente tutelati contro eventuali atti di usurpazione o violazione;
  • ha la legittimazione o .capacità processuale, cioè può stare in giudizio come attore (che è colui che propone una domanda al giudice) sia come convento (che è invece colui contro il quale viene proposta una domanda davanti al giudice) nella persona del suo legale rappresentato;
  • ha una propria sede, che deve risultare dall'atto costitutivo (cosidetta sede legale).

Peraltro senza un'apposita autorizzazione governativa (o regionale, se si tratta di enti che operano nell'ambito di una regione) le persone giuridiche diverse dalle società di capitali non possono:

  • acquistare beni immobili;
  • accettare donazioni o successioni a causa di morte (eredità o legati).

In mancanza della prescritta autorizzazione l'atto di acquisto o di accettazione e inefficace. La disposizione trova la propria giustificazione sia in ragioni storiche sia in motivazioni politico-economiche. Sono inizialmente con la funzione di limitare i grandi patrimoni ecclesiastici, nell'ambito della conflittualitä Stato-Chiesa che ha caraterizzato gran parte della storia italiana del secolo scorso, l'istituto e stato conservato in considerazione dell'opportunita di ridurre il fenomeno della cosiddetta manomorta, cioe della immobilizzazione di grandi ricchezze che vengono sottratte al commercio e all'attivitä produttiva con conseguente danno per l' economia. Come effetto fondamentale dell'acquisto della personalità giuridica l'associazione riconosciuta e la fondazione sono dotate di una autonomia patrimoniale che si definisce perfetta per distinguerla da quella limitata accordata ai semplici enti di fatto.

La persona giuridica e dunque titolare di un proprio patrimonio, formato dai contributi degli associati o dalla dotazione costituita dal fondatore oltrechè dagli altri eventuali beni successivamente acquistati, del tutto distinto e separato da quello delle persone fisiche che la compongono e tale patrimonio e funzionalmente destinato al conseguimento dello scopo previsto.

Pertanto:

  • i creditori della persona giuridica possono agire esclusivamente sul patrimonio dell'associazione o della fondazione e non anche su quello personale degli associati o del fondatore;
  • i creditori particolari degli associati o del fondatore non possono agire sul patrimonio dell'ente ma soltanto sul patrimonio personale del loro debitori.

In altri termini l'autonomia patrimoniale perfetta comporta da un lato che il patrimonio dell'associazione o della fondazione e del tutto insensibile alle vicende personali degli associati o del fondatore, dall'altro che il patrimonio personale dei singoli associati o del fondatore, dall'altro che it patrimonio personale dei singoli associati o del fondatore risulta anch'esso indenne dalle vicende che possono riguardare l'associazione o la fondazione in quanto tale.


L'autonomia patrimoniale e la conseguente destinazione del patrimonio esclusivamente al raggiungimento del fine dell'associazione riconosciuta spiega anche la disposizione a norma della quale gli associati non possono vantare alcun diritto sul patrimonio stesso nel caso in cui cessi per qualsiasi causa il loro vinco. associativo personale.

Organi

Per agire concretamente nel mondo del diritto una persona giuridica si avvale di persone fisiche che costituiscono gli organi attraverso cui forma e manifesta la propria volontà.

Gli organi principali di una persona giuridica sono:

- l'assemblea (che riguarda soltanto le associazioni);

- gli amministratori.

L'assemblea è l'organo deliberativo, composto da tutti gli associati, quale sono riservate le decisioni di maggiore importanza relative alla vita della associazione. Deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio predisposto dagli amministratori. Come organo collegiale composto da più persone fisiche, la loro volontà della maggioranza indicata dalla legge produce un'unica volontà che non e più la volontà dei singoli associati ma del l'assemblea in quanto tale.

Gli amministratori, che sono responsabili verso l'ente per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri , nelle associazioni sono nominati nell'atto costitutivo o eletti successivamente dall'assemblea, mentre nelle fondazioni sono indicati nello statuto o nominati dall'autorità governativa.

Estinzione delle persone giuridiche

Oltre che per le cause (come la scadenza del termine) eventualmente indicate nell'atto costitutivo o nello statuto, le persone giuridiche si estinguono:

- per il venire meno dello scopo, qualora questo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile;

- per la revoca del riconoscimento;

- per il venir meno di tutti gli associati oppure per lo scioglimento deliberato dall'assemblea o disposto dalla pubblica autorità, per quanto riguarda le associazioni.

L'estinzione non opera automaticamente ma richiede un provvedimento da parte della stessa autorità che ha concesso il riconoscimento. Con la dichiarazione di estinzione, o con il provvedimento di scioglimento dell'associazione, la persona giuridica viene posta in liquidazione e si inizia una fase che ha essenzialmente la funzione di definire i rapporti giuridici pendenti. Una volta terminato il procedimento di liquidazione la persona giuridica e definitivamente estinta.



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