E' una constatazione comune che in realtà di ogni giorno esistono delle entità giuridicamente rilevanti dalle persone fisiche, cioè dagli uomini isolamente considerati.
Così si può leggere su un giornale che una persona ha citato in giudizio il comune di Milano, oppure che l'associazione Italia Nostra si è opposta alla modificazione di un'area naturalistica o ancora che si è costituito un comitato per la lotta contro la fame nel mondo: si tratta di situazioni in cui operano dei soggetti particolari (il comune di Milano, Italia Nostra, un comitato) che sono formati da uomini, cioè da persone fisiche, ma che sono qualcosa di diverso dai singoli individui che li compongono.
Oltre alle persone fisiche possono essere soggetti di diritto, cioè centri d'imputazione di situazioni giuridiche attive e passive, anche delle organizzazioni collettive costituite da una pluralità di persone o di beni.
Le organizzazioni collettive possono essere con personalità giuridica (persone giuridiche) o senza personalità giuridica (enti di fatto).
Persone giuridiche
Per persone giuridiche s'intende una stabile organizzazione di persone e di beni o mezzi materiali riconosciuta come un autonomo soggetto di diritto, dotata in quanto tale di una propria capacità e soprattutto di un proprio patrimonio.
In altri termini la persona giuridica è l'organizzazione "personificata", considerata xioè come se fosse un nuovo soggetto del tutto distinto dalle persone che la compongono.
La persona giuridica individua un autonomo soggetto di diritto soltanto in senso figurativo in quanto la norma in definitiva si rivolge a esseri umani che possono venire peraltro presi in considerazione sia come singoli cia come gruppi organizzati.
La persona giuridica è dunque una creazione del diritto, un'entità che a differenza della persona fisica non esiste nel mondo reale: essa è riconosciuta come persona ma non è una "persona" nel senso fosico o naturalistico del termine.
La funzione della nozione di "persona giuridica" è quella di assumere una particolare disciplina che si sostanza nell'autonomia patrimoniale perfetta dell'organizzazione: questa nei rapporti con i terzi ha un proprio patrimonio del tutto separato e distinto da quello delle singole persone fisiche che ne fanno parte.
Pertanto:
- i creditori della persona giuridica possono agire esclusivamente sul patrimonio di questa ma non sul patrimonio personale delle persone che la compongono;
- i creditori particolari delle persone che la compongono possono soddisfarsi esclusivamente sul patrimonio personale dei loro debitori ma non su quello, separato e distinto, della persona giuridica.
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