Accanto alle associazioni riconosciute e alle fondazioni, che sono persone giuridiche e hanno quindi un'autonomia patrimoniale perfetta, operano anche numerosi enti di fatto che o non hanno chiesto il riconoscimento, per non sottostare ai controlli e alle autorizzazioni richieste, o non lo hanno (ancora) ottenuto.
Gli enti non riconosciuti hanno assunto in concreto una notevole importanza e diffusione nella realtà di ogni giorno: pertanto, anche se formalmente privi di un vero e proprio riconoscimento, sono presi in considerazione e tutelati dall'ordinamento sotto diversi aspetti semprechè evidentemente siano diretti a realizzare più leciti.
La precisazione è importante perchè consente di puntualizzare che mine "associazioni non riconosciute" non significa che non abbiano al rilievo sul piano giuridico e che quindi siano del tutto prive di sogge vita giuridica ma soltanto che non sono riconosciute come persone di che e pertanto non godono di quell'autonomia patrimoniale che, attribuita in via esclusiva alle persone giuridiche.
Associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute sono formate da una pluralità di persone che si associano per realizzare uno scopo comune, senza chiedere o senza avere ottenuto il riconoscimento. Si pensi, ad esempio, ad associazioni studentesche, sportive e ricreative a sodalizi di assistenza e beneficienza, a circoli culturali, alle unioni categoria ecc.
L'ipotesi certamente più importante di associazioni di fatto e costituito nel nostro ordinamento dai partiti politici e dai sindacati dei lavoratori per i quali la mancata richiesta di riconoscimento e dovuta alla opportunità di evitare qualsiasi intromissione del potere esecutivo, anche se soltanto in sede di riconoscimento o di autorizzazione agli acquisti, nella gestione interna dell'associazione.
Le associazioni non riconosciute, che per quanto attiene alla struttura e all'organizzazione (in particolare per quanto riguarda l'atto costitutivo e lo statuto, il patrimonio, gli organi, lo scioglimento la liquidazione) sono disciplinate dalle norme viste in precede per le associazioni riconosciute, non hanno personalità giuridica tuttavia sono dotate di una relativa autonomia patrimoniale, artel se soltanto imperfetta.
In particolare:
- la legge riconosce validità agli accordi degli associati relan all'ordinamento interno e all'amministrazione (art. 361). Si tratta infatti di atti di autonomia privata che sono pienamente vincolanti per coloro che vi hanno aderito purchè rispettino i miti stabiliti dall'ordinamento a tutela dell'interesse generale;
- i contributi degli associati e i beni con questi eventualmen acquistati formano il fondo comune dell'associazione. II fondo comune è vincolato al raggiungimento dello scopo proprio dell'ente, pertanto i creditori particolari degli associati non possono agire su di esso.
D'altra parte i creditori dell'associazione in linea di principio possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei singoli assoc dato che per le obbligazioni assunte o comunque imputabili all'associazione, qualora il fondo comune non sia sufficente, rispondono personalmente (cioè con tutto il loro patrimonio) e solidalmente (cioè ciascuno per l'intero, salvo il diritto al rimborso da parte degli altri per la loro quota) soltanto coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. II diverso regime rispetto alle associazioni riconosciute, che sono dotate di un'autonomia patrimoniale perfetta e nelle quali per le obbligazioni comuni risponde sempre e soltanto l'associazione con it suo patrimonio, si giustifica per un'esigenza di tutela dei terzi in quanto nell'associazione non riconosciuta manta del tutto quel controllo pubblico sulla solidita economica dell'ente che viene invece attuato per le persone giuridiche in sede di riconoscimento.
La soggettivita giuridica di cui godono le associazioni non riconosciute risulta anche dalle disposizioni che prevedono l'intestazione a nome dell'associazione anche se non riconosciuta degli atti di trascrizione relativi all'acquisto di diritti su beni immobili nonchè delle iscrizioni ipotecarie. Le associazioni non riconosciute hanno anche una capacità processuale sia attiva che passiva, potendo stare in giudizio in persona del legale rappresentante, cioe di colui al quale e conferita la presidenza o la direzione in base agli accordi intervenuti tra gli associati.
Le associazioni non riconosciute possono acquistare beni, anche immobili, a titolo oneroso con i contributi degli associati . Possono anche ricevere per testamento o per donazione soltanto a condizione che presentino entro un anno l'istanza per ottenere
riconoscimento; in mancanza la disposizione testamentaria o l'atto di liberalità rimangono privi d'effetti.
Comitati
I comitati sono organizzazioni formate da un gruppo di persone e dirette a raccogliere fondi per scopi collettivi o di pubblica utilità, normalntente con il ricorso a pubbliche sottoscrizioni. Ne costituiscono esempi, secondo l'indicazione non tassativa contenuta, i comitati di soccorso (ad es., per predisporre aiuti per le popolazioni colpite da pubbliche calamità), di assistenza e beneficenza (ad es., a persone anziane o bisognose), promotori della creazione di opere pubbliche o di monumenti (ad es., per la costruzione di un ospedale) oppure dell'allestimento di fiere o esposizioni, mostre, festeggiamenti ecc. Strutturalmente i comitati presentano analogia con una fondazione in quanto consistono in un patrimonio (che deve essere raccolto) per it conseguimento di un determinato obiettivo. Se ne distinguono peraltro per il fatto che i comitati, a differenza delle fondazioni, non hanno personalità giuridica in quanto manca loro il riconoscimento e quindi godono soltanto di una limitata a utonomia patrimoniale.
Infatti:
- per le obbligazioni assunte dal comitato rispondono person mente e solidalmente, insieme al comitato stesso, tutti i suoi componenti;
- gli organizzatori del comitato e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono inoltre responsabili, nei confronti sia sottoscrittori sia dei beneficiari dell'attivita per la quale it comi to viene costituito, della conservazione dei fondi e della loro stinazione allo scopo annunciato.
I comitati, come le associazioni non riconosciute, hanno la capac processuale, cioe possono stare in giudizio nella persona del loro presidente. |