Astensione concertata del lavoro al fine di tutelare un interesse professionale collettivo. La nostra Costituzione riconosce il diritto dello sciopero e ne ammette l'esercizio nell'ambito delle leggi che lo regolano, e pertanto non trovano più apllicazione le norme penali in vigore durante il fascismo, che prevedevano lo sciopero, nelle sue varie forme, come delitto contro l'economia pubblica. Può essere a tempo determinato o ad oltranza; generale, quando vi partecipano tutte le categorie dei lavoratori di una città di una regione o dell'intera nazione; economico, politico o semplicemente di solidarietà, a seconda delle sue finalità; a scacchiera, a singhiozzo, a catena, a braccia incrociate, ecc., a seconda delle modalità con cui è attuato. Particolarmente è la leggittimità dello sciopero di natura politica, nel quale si ritiene che entri quello di solidarietà.
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