[dal lat. contractus, part. pass, di contrahere, comp. di cum, con, e trahere, trarre]. - Accordo tra due o più parti per costituire, regolare o sciogliere un vincolo giuridico. E' detto contratto bilaterale se fa sorgere obbligazioni reciproche fra i contraenti (esempio, compravendita); contratto unilaterale, quando una parte si obbliga verso l'altra senza corrispettivo (esempio, comodato gratuito); contratto a titolo oneroso, se ambedue le parti intendono, mediante un equivalente, ritrarne vantaggi esempio, locazione); contratto a titolo gratuito, quando un contraente procura un vantaggio all'altro senza corrispettivo (esempio donazione).
Si hanno, inoltre, contratti commutativi, quando il vantaggio che le parti si propongono di conseguire è determinato e relativamente certo fino dal momento della stipula (esempio, vendita); contratti aleatori, se per ambedue le parti il vantaggio dipende da un avvenimento incerto (esempio, assicurazione, vitalizio); contratti consensuali, quando per il loro perfezionamento è necessario il solo consenso delle parti (esempio, locazione); contratti reali, quando il contratto, per perfezionarsi, richiede, oltre al consenso delle parti, anche la consegna della cosa (esempio, pegno, deposito); contratti nominati, quelli previsti dal codice civile che detta per essi norme particolari; contratti in nominati, quelli che non sono espressamente previsti dal codice e che sono soggetti alle regole generali dei contratti.
I contratti, per essere validi, debbono avere requisiti essenziali stabiliti dalla legge, e precisamente: le parti contraenti debbono avere la capacità di obbligarsi; deve concorrere il consenso valido dei contraenti; deve sussistere un oggetto determinato che possa costituire materia di convenzione; deve sussistere una causa lecita per obbligarsi; il contratto deve essere fatto per scritto nei casi in cui la legge richiede tale forma a pena di nullità. I contratti che hanno tutti i requisiti per essere validi, hanno forza di legge tra i contraenti nel senso che vincolano i contraenti stessi con lo stesso vigore della legge. Essi debbono essere eseguiti in buona fede, e non possono essere revocati altro che con il consenso di tutti i contraenti. Per la interpretazione dei contratto, la legge stabilisce che si deve avere riguardo, più che al senso letterale delle parole, alla comune intenzione dei contraenti, valutando il loro comportamento complessivo anche posteriore alla stipula del contratto se, nonostante questo, il contratto rimane oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato (se è a titolo gratuito), e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti (se è a titolo oneroso).
CONTRATTO a termine. - Contratto di compravendita di titoli di credito, o anche di merci rappresentate da fedi di deposito nei magazzini generali, con il quale viene stabilito il prezzo, mentre l'esecuzione del contratto è rimandata ad un termine convenuto.
CONTRATTO collettivo di lavoro. - Accordo stipulato fra associazioni di datori di lavoro e di prestatori d'opera per regolare le condizioni di lavoro in un determinato settore. Non va confuso con il contratto individuale: il Contratto collettivo di I. è un contratto normativo destinato a fissare preventivamente il contenuto dei successivi contratti individuali. Nella stipulazione dei contratto collettivo di 1. le associazioni sindacali rappresentano solo i loro associati; di conseguenza i contratti da esse stipulati non possono spiegare efficacia erga omnes, ma solo nei confronti dei rispettivi associati. Con legge 14 luglio 1959 sono state emanate norme transitorie che garantiscono i minimi di trattamento economico e normativi ai lavoratori di tutte le categorie per le quali risultano stipulati Contratto collettivo di 1.
CONTRATTO differenziale. - Contratto tipico della speculazione in borsa in forza del quale, alla chiusura delle operazioni di borsa, le parti contraenti regolano tra di loro solo il pagamento della differenza tra il prezzo pattuito e quello risultante alla liquidazione, senza dar corso alla consegna dei titoli.