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ASSICURAZIONE: [dal latino. assecurare, der. da securus, sicuro]. - È il contratto col quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. L'impresa di assicurazioni non può essere esercitata che da un Istituto di diritto pubblico o da società per azioni con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Il contratto di assicurazioni deve essere fatto per scritto e l'atto relativo chiamasi generalmente « polizza ». Le assicurazioni possono essere facoltative od obbligatorie. Sono facoltative quelle fatte spontaneamente, obbligatorie quelle imposte dalla legge agli imprenditori per motivi di carattere sociale ed economico. Numerose sono le forme di assicurazioni che, con riferimento al bene assicurato, possono raggrupparsi in assicurazioni di cose ed assicurazioni di persone. Le prime comprendono i contratti a copertura dei rischi derivanti alle cose da incendi, grandine, furto, smarrimento, danneggiamento, ecc.; le seconde comprendono i contratti a copertura delle conseguenze che possono derivare alle persone dalla morte, da lesioni, infortuni, malattie, ecc.

Mentre le assicurazioni volontarie sui rischi derivanti a persone o cose sono generalmente assunte da imprese assicurative private, le assicurazioni obbligatorie sono esercitate esclusivamente da Istituti di diritto pubblico con modalità e garanzie determinate da leggi speciali: Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, Istituto nazionale per la previdenza sociale e le varie Casse malattia. Caratteristiche dei contratti di assicurazioni di cose, sono: chiunque può assicurare una cosa di sua proprietà, ma solo per il suo valore effettivo; l'eventuale maggior valore dichiarato non comporta l'obbligo dell'assicuratore, in caso di sinistro, di corrispondere più del valore reale.

Non si può coprire di assicurazioni una stessa cosa per lo stesso rischio, contemporaneamente con più istituti assicuratori; diversamente, in caso di sinistro, l'indennità viene pagata solo dal primo assicuratore, restando agli altri l'obbligo di corrispondere l'indennizzo solo per la parte che eventualmente rimanesse scoperta. L'assicuratore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo per i danni causati da dolo o colpa grave del contraente e, salvo patto contrario, non deve risarcire i danni determinati da guerre, terremoti, insurrezioni o tumulti popolari. Caratteristiche dei contratti di assicurazioni di persone sono: l'assicurazione può essere contratta sulla vita propria o su quella di un terzo; in questo ultimo caso non è valida se il terzo non dà il suo consenso scritto alla stipula del contratto. Si può stipulare l'assicurazione sulla vita a favore proprio o di un terzo; le somme dovute dall'assicuratore al contraente o beneficiario non sono pignorabili o sequestrabili. Salvo patto contrario, il caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima di due anni dalla data di stipulazione dell'assicurazione, non comporta obbligo per l' assicuratore di pagare le somme assicurate.



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