[der. dal lat. liquidus, da liquere, esser liquido]. - Complesso degli atti necessari per tradurre in denaro contante (denaro liquido) beni mobili o immobili, scorte e attrezzature, nonché per riscuotere crediti e pagare debiti di una impresa, ente, società o persona fisica, al fine di realizzare un attivo netto o di determinare l'ammontare del passivo.
La liquidazione è determinata da motivi diversi, e può essere volontaria o giudiziaria. Quando è volontaria, vi provvede lo stesso titolare dell'impresa, senza particolari formalità; nel caso di una società, vi provvede il liquidatore, secondo le norme stabilite dallo statuto sociale o, in mancanza, dal codice civile. La Liquidazione giudiziale si ha in caso di fallimento dell'imprenditore; vi provvede il curatore, sotto la direzione e vigilanza del giudice delegato al fallimento. La legge determina, altresì, le imprese che sono soggette a Liquidazione coatta amministrativa (alla quale provvede un commissario liquidatore con l'assistenza di un comitato di sorveglianza). |