Credito: [dal latino creditum, deriva da credere, affidare]. - La fiducia che si dà ad una persona che si obbliga, alla scadenza convenuta, a versare il prezzo delle merci che gli sono state vendute a credito, o a restituire il capitale che gli è stato anticipato, più l'interesse convenuto. In senso oggettivo, è la cessione in uso di un capitale da impiegare nella produzione, con promessa di restituzione fondata sulla fiducia. Il credito è una operazione economica di eccezionale importanza perché mette il capitale a disposizione di chi ha la capacità di intraprendere iniziative ma non ha i mezzi finanziari necessari. Il credito è stato ed è l'elemento propulsore della vita produttiva di un paese.
In diritto, il credito è il diritto soggettivo di pretendere da uno, in forza di una obbligazione da questi contratta, una determinata prestazione entro il termine convenuto.
Credito agrario. - Operazione creditizia a favore degli agricoltori. Data la importanza che in Italia riveste l'economia agraria, il Credito agrario gode di particolari agevolazioni e viene effettuato da
istituti specializzati come gli Istituti di credito agrario, le Casse di Risparmio e le Casse rurali. Il Credito agrario si distingue in due categorie: Credito agrario di esercizio e Credito agrario di miglioramento. Il primo ha per scopo di consentire l'acquisto di bestiame, di attrezzi agricoli o la trasformazione dei prodotti aziendali; è concesso per una durata da
uno a cinque anni mediante sconto di cambiali agrarie. Il secondo ha lo scopo di consentire la conduzione di piantagioni, di operare trasformazioni agrarie, opere di irrigazione e sistemazione dei terreni, ecc. E concesso mediante mutui da estinguere in rate annuali, entro un massimo di trent'anni. ,
Credito fondiario. - Speciale forma di Credito fondiario concesso ai proprietari di fondi rustici o urbani. Viene esercitato da appositi Istituti, detti di Credito fondiario, i quali si procurano i capitali necessari mediante negoziazione di cartelle fondiarie che vengono successivamente ritirate dalla circolazione ed annullate, in corrispondenza dell'incasso delle quote di ammortamento capitale ed interessi pagate dai mutuatari.
Credito mobiliare. - Operazione creditizia a favore di imprenditori, per creare, ampliare o rinnovare aziende industriali o commerciali. È sempre concesso a lunga scadenza e, generalmente, con garanzia di titoli azionari. Viene effettuato da grandi Istituti appositamente creati, come l'Istituto mobiliare italiano e l'Istituto per la ricostruzione industriale.
Credito ordinario. - È l'operazione bancaria più comunemente eseguita a favore di commercianti e industriali. Consiste nello sconto di cambiali a 4 mesi, in aperture di credito accreditamento di titoli, ecc. È sempre concesso a breve scadenza, di modo che il denaro ritorni rapidamente alla banca.
Infatti il Credito ordinario è creato in massima parte impiegando le somme versate dai depositanti i quali, dopo un periodo medio di giacenza, ne richiedono la restituzione che deve poter essere assicurata dalla banca.
Credito italiano. - Istituto bancario costituito a Genova nel 1895 e fusosi nel 1930 con la Banca nazionale di Credito. Dal 1936 è una delle tre banche di interesse nazionale e il suo capitale sociale è in gran parte posseduto dall'IRI. Ha circa 130 tra sedi, succursali e agenzie.