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Investimenti -> Testamento

[daj lat. testamentum der. da testis, testimone, e da testari, fare testimonianza, dichiarare]. - Il Cod. civ. italiano definisce il testamento « atto revocabile con il quale taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le sue sostanze o di parte di esse ». Sono incapaci di fare testamento i condannati all'ergastolo, coloro che non hanno compiuto 18 anni, gli interdetti e quelli che, pur non essendo interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa (anche transitoria), incapaci di intendere e di volere al momento in cui fecero testamento. Il Codice contempla due forme di testamento: quello olografo e quello per mano di notaio che, a sua volta, può essere pubblico o segreto. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni; la data deve indicare il giorno, il mese e l'anno. Il testamento olografo è nullo in modo assoluto se manca di autografia e di sottoscrizione; per ogni altro difetto di forma, può essere impugnato da chi vi abbia interesse nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alla disposizione testamentaria.

Il testamento pubblico è quello ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, nel quale il testatore espone al notaio le sue volontà che vengono trascritte a cura del notaio stesso, il quale, al termine della scrittura, ne darà lettura al testatore sempre alla presenza dei testimoni; deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni all'atto e dal notaio (se il testatore non sa o non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, e il notaio deve farne menzione nell'atto), ed è nullo se mancano la redazione scritta delle disposizioni, la firma del testatore o quella del notaio; per ogni altro vizio di forma può essere impugnato da chi ne abbia interesse, nel termine di 5 anni.

Il testamento segreto, scritto dal testatore o da un terzo, deve essere sottoscritto dal testatore o dal terzo; deve essere sottoscritto dal testatore alla fine e, se scritto da altri o con mezzi meccanici, deve essere sottoscritto anche in ogni foglio, e infine consegnato in busta sigillata al notaio che scrive sulla busta l'atto di ricevimento (questo deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio). Il Cod. civ. riconosce validità anche ad altre forme di testamento, con riguardo a determinate circostanze previste specificamente;

testamenti speciali possono non tener conto delle particolari formalità previste per i testamento ordinari, ma debbono essere sempre redatti per iscritto (testamento fatto nei luoghi in cui si siano abbattute pubbliche calamità; testamento fatto da militari in tempo di guerra e dai prigionieri).


TESTAMENTO, Vecchio (o Antico) e Nuovo. -v. BIBBIA.



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