[dal lat. electio, der. da eligere, scegliere], - Procedimento con il quale viene tenuta, a intervalli regolari o in occasioni straordinarie, la consultazione popolare per il rinnovamento delle assemblee rappresentative nazionali (elezioni politiche) o locali (elezioni amministrative). L'elezione può essere diretta, quando si elegge direttamente il rappresentante; indiretta, quando si designano solo alcune persone le quali, a loro volta, sceglieranno il rappresentante (elezione del presidente negli U.S.A.);
ristretta, se vi partecipano solo determinate categorie di cittadini; a suffragio universale, se vi partecipano tutti i cittadini aventi l'età prescritta e non esclusi per cause particolari; a collegio uninominale, quando, diviso il territorio in tante circoscrizioni quanti sono i seggi, in ogni circoscrizione viene eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti; a collegio plurinominale o sistema dello scrutinio di lista, quando in ogni circoscrizione elettorale, determinata secondo un certo criterio, si vota per una lista di candidati. Vari metodi possono essere adottati per stabilire a quali candidati debbono essere attribuiti i seggi, tenendo presente che il sistema dei collegi plurinominali ha lo scopo di assicurare una rappresentanza anche alla minoranza; si hanno cosi sistemi a voto limitato o a voto cumulativo i quali si propongono semplicemente di assicurare una certa rappresentanza alla minoranza; e metodi proporzionali, tendenti ad assicurare a tutte le entità politiche (partiti) una rappresentanza proporzionale ai voti ottenuti. Attualmente in Italia vige, per la Camera, il sistema proporzionale, mentre per il Senato vige un sistema complesso in cui sono coordinati il sistema uninominale e quello proporzionale: vengono infatti senz'altro eletti i candidati che abbiano riportato il 65% dei voti validi nel loro collegio; fra gli altri candidati, i seggi vengono attribuiti con particolari criteri di proporzionalità. Le elezioni amministrative sono tenute con sistemi diversi, maggioritario con o senza rappresentanza delle minoranze (nei comuni sino a 10.000 ab.), o proporzionale. Sono elettori (elettorato attivo) tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunta l'età prescritta (21 anni per la Camera, 25 per il Senato).
Il diritto di voto può essere limitato solo per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile, e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Gli elettori sono iscritti in apposite liste elettorali. Gli stessi requisiti si richiedono per essere eletti (elettorato passivo), salvo una età maggiore. Possono tuttavia verificarsi casi di ineleggibilità o incompatibilità (es., fra deputato e senatore). Le operazioni elettorali si aprono con il decreto presidenziale che indice i comizi elettorali; seguono la presentazione delle liste dei candidati, da parte dei partiti, quindi la votazione da parte dei cittadini, gli scrutini e infine la proclamazione degli eletti.