ASSEGNI familiari. - Provvidenze economiche disposte a favore di quanti prestano il proprio lavoro retribuito alla dipendenza di terzi ed abbiano persone di famiglia a proprio carico: sono) percepiti dal capo famiglia. L'erogazione spetta all'Istituto nazionale di previdenza sociale.
ASSEGNO bancario (fr. chèque). - Titolo di credito con cui chi dispone di un deposito bancario, ordina alla banca di pagare una determinata somma a favore proprio o di terzi. il pagamento avviene previo accertamento da parte della banca, della effettiva esistenza e disponibilità del deposito. L'assegno bancario si trasferisce a mezzo girata, ed è pagabile a vista; può essere emesso soltanto entro i limiti dei fondi disponibili. Il rifiuto di pagamento deve essere constatato dal portatore entro i termini per la presentazione al pagamento (da 8 a 60 giorni dalla data di emissione dell'assegno bancario.), nella forma del protesto. La legge prevede quattro tipi speciali di assegni bancari. L' assegno bancario sbarrato è pagabile solo ad un banchiere o ad un cliente del trattario; quello da accreditare esclude il pagamento in contanti; quello non trasferibile può essere pagato solo al prenditore o ad una banca cui il prenditore l'abbia girato per l'incasso; quello turistico è firmato due volte dal prenditore (all'atto del rilascio e all'atto della riscossione). L'assegno si dice a vuoto quando è emesso da persona il cui conto risulti non coperto. L'emissione di assegni a vuoto costituisce reato, punibile con multa e, nei casi più gravi, con la reclusione sino a sei mesi.
ASSEGNO circolare. - È un titolo di credito all'ordine trasmissibile per girata, emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato, per somme presso di esso disponibili al momento della emissione; è pagabile a vista presso tutte le filiali dell'istituto emittente. Il possessore dello assegno circolare può bloccarne la circolazione apponendovi la clausola non trasferibile; in tal caso l'assegno è pagabile solo al prenditore. L'assegno circolare deve essere presentato per il pagamento entro 30 giorni dalla sua emissione: il portatore in difetto perde l'azione di regresso.