Accanto al diritto soggettivo esistono anche altre situazioni attive che consistono nella posizione di vantaggio riconosciuta dall’ordinamento per la tutela di un proprio interesse.
Facoltà
Le facoltà sono le manifestazioni di fatto del diritto soggettivo. Consistono nel potere del titolare del diritto di comportarsi in un certo modo (di fare o non fare qualcosa, di tenere o non tenere un dato comportamento) concretandosi in un’attività materiale o giuridica di per sé non incidente su situazioni giuridiche altrui e quindi senza alcuna possibilità di interferenza da parte dei terzi. Per esempio, il possessore di un quotidiano può leggerlo o non leggerlo, piegarlo, separarlo, ritagliarlo, bruciarlo, conservarlo, imprestarlo ad altri, rivenderlo, gettarlo via ecc.
Il diritto soggettivo risulta pertanto formato da un fascio o insieme di diverse facoltà che non hanno un’esistenza giuridicamente autonoma in quanto si acquistano o si perdono necessariamente con l’acquisto o la perdita del diritto a cui ineriscono.
Di regola le facoltà sono giuridicamente irrilevanti salvo che la legge prescriva autorizzazioni o controlli particolari per il loro esercizio: così, ad esempio, per la facoltà del proprietario di un terreno di edificarvi e l’obbligo di attenersi alle previsioni del piano regolatore e alle disposizioni urbanistiche in materia.
Talvolta una facoltà può anche essere separata dal diritto soggettivo e sformata in un autonomo diritto: così il proprietario può temporaneamente concedere ad altri la facoltà di utilizzazione del bene costituendo diritto di usufrutto.
Interesse legittimo
L’interesse legittimo consiste nella pretesa alla legittimità dell’attività amministrativa, cioè che la pubblica amministrazione osservi nella sua azione le norme stabilite dalla legge.
Mentre il diritto soggettivo consiste in una posizione direttamente garantita dal legislatore in modo da assicurare al titolare il soddisfacimento di una propria utilità sostanziale, l’interesse legittimo è una posizione tutelata soltanto indirettamente se l’interesse del singolo coincide con l’interesse pubblico (cosiddetto interesse occasionalmente protetto) assicurando al titolare un’utilità meramente strumentale.
Se è titolare di un diritto soggettivo perfetto il cittadino è pienamente tutelato nei confronti di ogni illegittima turbativa anche da parte della pubblica amministrazione, potendo chiedere al giudice (si pensi, ad es., al mancato pagamento da parte dello Stato dello stipendio a un pubblico dipendente) una pronuncia che ripristini o realizzi direttamente la sua utilità sostanziale.
Nel caso dell’interesse legittimo invece il cittadino è tutelato soltanto indirettamente nella misura in cui il suo interesse privato coincide con quello pubblico al corretto esercizio del potere: così nell’ipotesi di un pubblico concorso truccato, il concorrente che ne sia danneggiato non può pretendere di essere nominato vincitore ma può soltanto chiedere l’invalidazione del concorso e lo svolgimento di un nuovo concorso regolare che potrà eventualmente vincere.
Dall’interesse legittimo va tenuto distinto il diritto affievolito che è la situazione in cui si trova il titolare di un diritto soggettivo di fronte all’esercizio di un’attività pubblica che incide negativamente sulla sua sfera giuridica restringendo un suo interesse sostanziale, come, ad esempio, nel caso del proprietario che subisca un’espropriazione per pubblica utilità.
La distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi (o diritti affievoliti) è importante nel sistema giurisdizionale: il giudice ordinario è infatti generalmente competente in materia di diritti soggettivi, mentre al giudice amministrativo è affidata la tutela degli interessi legittimi e dei diritti affievoliti.
Potestà
La potestà, detta anche potere-dovere, consiste in un complesso di poteri accordati dalla legge a un soggetto per la protezione di un interesse altrui.
Ne costituiscono esempi, nell’ambito del diritto privato, la potestà dei genitori verso i figli minori, nell’ambito del diritto pubblico i poteri riconosciuti agli organi legislativi, giurisdizionali e amministrativi nell’interesse e nei confronti dei consociati.
L’esercizio della potestà, a differenza di quello del diritto soggettivo che è essenzialmente libero, è vincolato alla tutela dell’altrui interesse.
Pertanto chi è investito della potestà è sottoposto a:
controlli esterni per verificare la rispondenza del suo esercizio agli interessi tutelati.
eventuali sanzioni nel caso di abusi o di irregolarità.
Diritto potestativo
Il diritto potestativo consiste nel potere di operare con la propria volontà la modificazione di una situazione giuridica altrui senza che le persone coinvolte possano validamente opporvisi.
Così, ad esempio, ciascun coniuge può chiedere in ogni tempo la separazione giudiziale o ciascun comproprietario la divisione della cosa comune senza che rispettivamente l’altro coniuge o gli altri comproprietari possano impedirlo.
Di regola il diritto potestativo si esercita puramente e semplicemente con una dichiarazione rivolta alla controparte o alle controparti e diretta a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico (così, ad es., per quanto riguarda il diritto di recesso da un’associazione o da un contratto, per il diritto di riscatto, per le dimissioni presentate dal lavoratore); in alcuni casi invece, quando la modificazione che si vuole operare si può produrre soltanto con una sentenza del giudice, promuovendo un’apposita azione giuridica (così, ad es., per il disconoscimento di paternità, per l’annullamento o la risoluzione del contratto).
Può anche darsi che alle parti di un contratto non venga riconosciuto un identico potere di modificare il contenuto del rapporto stesso. Così, ad esempio, nel contratto di lavoro subordinato mentre il lavoratore può sempre esercitare il diritto di recesso unilaterale (dimissioni), il datore di lavoro incontra numerosi limiti nell’esercizio del corrispondente diritto (licenziamento) a tutela della controparte economicamente più debole.
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