I fondi comuni di investimento sono enti di intermediazione finanziaria, che hanno lo scopo di investire in titoli azionari, obbligazionari e titoli di Stato le quote raccolte presso il pubblico dai risparmiatori. Ai sottoscritti vengono rilasciati dei certificati detti << parti >>.
In pratica la funzione dei fondi comuni di investimento è di liberare i risparmiatori dalla scelta delle forme di impiego della ricchezza, gestendola per loro conto con l’acquisto di un « giardinetto » di titoli mobiliari diversi che offrono le maggiori garanzie di sicurezza e di redditività. Ciò allo scopo di limitare i rischi derivanti dalla caduta delle quotazioni di alcuni titoli; inoltre se le azioni di una società fruttano bassi dividendi, il fondo può compensarli avendo in portafoglio azioni di altre società che assicurano dividendi e capitalizzazioni maggiori.
Fondi comuni di investimento: organizzazione
L’organizzazione di un fondo comune è costituita da tre soggetti:
a) l’insieme dei partecipanti-beneficiari del fondo che sono i legittimi proprietari del portafoglio;
b) la società di gestione del fondo, che può gestire contemporaneamente più portafogli titoli (cioè più fondi);
c) il fiduciario o depositario dei titoli in portafoglio del fondo che deve essere indipendente dalla società di gestione (in genere fiduciaria è una banca o una società apposita).
Distinzione dei fondi: aperti e chiusi

Fondi di investimento: cosa sono?
I fondi comuni di investimento si distinguono, a secondo di certe loro caratteristiche, in fondi « aperti » (open end, in inglese) e fondi « chiusi » (closed end).
I fondi d’investimento aperti consentono la libertà di entrata (con l’acquisto delle parti) e di uscita (con la vendita delle parti stesse) in qualsiasi momento, sulla base del valore netto della parte. Tale valore si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio, calcolato ai prezzi di mercato del giorno, per il numero di parti in circolazione del fondo.
I fondi d’investimento chiusi sono caratterizzati dalla invariabilità del capitale sociale e sono assimilabili alle « società finanziarie o di investimento », ma con alcune limitazioni. La principale di tali limitazioni è data dall’impossibilità di assumere partecipazioni azionarie di controllo di società.
Fondi comuni di investimento esteri e fondi italiani
Nati e diffusi negli Stati Uniti e negli altri paesi industrializzati dell’occidente, i fondi comuni di investimento hanno tardato a svilupparsi in Italia per la mancanza, per molti anni, di una apposita disciplina giuridica.
Questo fatto ha permesso la presenza nel nostro mercato unicamente di fondi comuni di diritto estero (in particolare regolati dalla legge del Lussemburgo, dove venivano costituiti) e autorizzati espressamente dalla Banca d’Italia. Tali fondi (in tutto una decina) hanno l’obbligo di investire il 50% del risparmio raccolto nel nostro paese in titoli italiani.
Solo nel 1983 hanno cominciato ad operare i fondi comuni di diritto italiano istituiti e regolamentati con la Legge 23 marzo 1983 n. 77.
In Italia si possono istituire fondi comuni di investimento di tipo « aperto » soltanto da parte di società aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni, con un capitale versato non inferiore ai 2 miliardi di lire.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero del Tesoro, sentita la Banca d’Italia. Questa è anche l’organo di controllo in collaborazione con la Consob.
Possono partecipare ad un fondo comune di investimento le persone fisiche e le assicurazioni che esercitano il « ramo vita » (es. INA Fondo attivo).
Sono vietate ad un fondo comune le operazioni speculative e il possesso di certificati emessi da altri fondi comuni.
Le « parti » di un fondo comune possono essere vendute da banche, compagnie di assicurazione, società finanziarie, società fiduciarie.
Classificazione dei fondi comuni di investimento secondo la composizione del patrimonio e gli obiettivi

Fondi comuni italiani ed esteri
Gli obiettivi dei vari fondi comuni possono essere diversi. Così, fermo restando lo scopo ultimo di diversificare gli investimenti al fine di ripartirne il rischio, l’obiettivo della redditività può essere perseguito in vari modi:
a) i fondi azionari o di accumulazione hanno un contenuto prevalentemente azionario. Essi investono in azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio, gran parte del loro patrimonio.I titoli sono prescelti tra quelli delle società che presentano ampie possibilità di sviluppo nonché una situazione economica e finanziaria buona;
b) i fondi bilanciati hanno per obiettivo una crescita a medio e lungo termine, parallela però al conseguimento di una discreta redditività immediata;
c) i fondi obbligazionari si propongono il conseguimento della massima redditività immediata. Il loro portafoglio titoli è prevalentemente costituito da obbligazioni e in piccola parte azioni tranquille (azioni di risparmio e privilegiate in primo luogo). Di fondamentale importanza per questo tipo di fondi risulta la realizzazione di utili di negoziazione conseguibili grazie alla movimentazione del portafoglio.
La composizione del portafoglio dei vari tipi di fondi non è rigidamente prefissata per cui, qualora si verifichino condizioni che lo facciano ritenere opportuno, essa può essere variata anche di molto.
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