Con la legge del 1862 già menzionata l’emissione di biglietti convertibili in oro fu riservata alla sola Banca d’Italia, a cui venne affidato il compito di concerto con gli organi governativi di vigilare sulla stabilità monetaria.
Il regime giuridico della Banca d’Italia è regolato dalla legge 12 marzo 1936. In quell’anno, le 300.000 azioni da L. 1.000 nominative ciascuna furono rimborsate ai soci e trasformate in 300.000 quote di partecipazione dell’importo di L. 1.000 nominative ciascuna. Tali quote furono acquistate dall’Istituto delle Casse di Risparmio italiane nella misura del 61,80%, dalle maggiori banche per il 23% e per la parte rimanente dagli istituti assicurativi e di previdenza.
Dichiarata istituto di diritto pubblico, la Banca d’Italia venne posta sotto il controllo del Ministero del Tesoro e si stabilirono per legge le operazioni che le erano permesse e quelle che le erano vietate: tra le operazioni attive, le è proibito lo sconto mentre è ammesso il risconto, cioè lo sconto indiretto, nonché le anticipazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Secondo la legge del 1927, la Banca d’Italia era obbligata a mantenere una riserva in oro e divise estere non inferiore al 40% dell’ammontare dei biglietti in circolazione: tale obbligo fu poi sospeso nel 1938.
Dal 1926 allo scoppio della guerra mondiale si assiste frattanto ad una fortissima concentrazione bancaria: entro tale periodo, le imprese bancarie passarono infatti da circa 4.000 a poco più di 1.300.
Verso la fine degli anni ’60 del 1900, la struttura creditizia italiana si presentava nel seguente modo:
– al vertice, la Banca d’Italia, istituto centrale di emissione, di diritto pubblico, non nazionalizzata, ma sotto il controllo del Tesoro;
– poi, altri cinque istituti di diritto pubblico, banche di credito ordinario, che sono:
a) Istituto S. Paolo di Torino;
b) Banca Nazionale del Lavoro;
c) Monte dei Paschi di Siena;
d) Banco di Napoli;
e) Banco di Sicilia,
Piú, un istituto sorto in quegli anni ed operante in Sardegna: il Credito Industriale Sardo (C.I.S.) ;
– quindi, tre banche di interesse nazionale, aventi almeno trenta filiali nel territorio italiano:
a) Banco di Roma;
b) Credito Italiano;
c) Banca Commerciale Italiana;
— seguono banche minori di Credito ordinario, come il Banco di Novara, la Banca Passadore, la Banca Galleani, ecc…;
— dunque, le Casse di Risparmio, le Casse Rurali, le Banche Popolari, i Monti di Pegno, istituti con finalità spiccatamente sociali;
— infine poi gli istituti che effettuano operazioni a medio e a lungo termine:
a) Istituti di Credito fondiario;
b) Istituti di Credito edilizio;
c) Consorzio di Credito per le opere pubbliche;
d) Istituto di Credito per le opere di pubblica utilità;
e) Istituto di Credito navale;
f) Istituto di Credito per il lavoro italiano all’estero;
g) Istituti di Credito agrario
Tali istituti vengono sovente indicati col nome di enti finanziari, dizione questa molto ampia che abbraccia un largo numero di organismi.
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