1. Commissione Europea, composta di 9 membri a cui è demandata la vigilanza sull’applicazione delle clausole del Trattato da parte degli Stati aderenti;
2. Consiglio dei Ministri, formato dai rappresentanti degli Stati membri, che può prendere decisioni;
3. Parlamento Europeo, composto di 142 membri appartenenti ai sei paesi aderenti, che esercita un controllo di carattere politico;
4. Corte di Giustizia, formata da 7 giudici e 2 avvocati generali, che tutela l’applicazione del diritto nell’esecuzione delle clausole del Trattato;
5. Comitato Economico e Sociale, formato dai rappresentanti delle categorie economiche e produttive degli Stati membri, che ha compiti consultivi.
Dipendono inoltre dalla C.E.E. i seguenti istituti:
1. Banca Europea per gli Investimenti, che esplica la sua attività particolarmente a favore delle zone sottosviluppate, finanziando i progetti di sviluppo che possono avere interesse comune per gli Stati membri; i prestiti possono essere concessi sia direttamente ai paesi aderenti sia alle imprese private o pubbliche che abbiano ottenuto la garanzia da parte dello Stato nel quale esse operano;
2. Fondo Sociale Europeo, che contribuisce per il 50% alla qualificazione professionale dei lavoratori degli Stati membri ed inoltre alla loro sistemazione nei nuovi centri di lavoro, assicurando lo stesso livello di retribuzione nei casi in cui i lavoratori non siano pienamente occupati;
3. Fondo di Orientamento e di Garanzia per l’Agricoltura, che promuove lo sviluppo e l’industrializzazione delle agricolture dei sei paesi;
4. Fondo Europeo di Sviluppo, che finanzia gli investimenti in quei paesi in via di sviluppo (18 paesi dell’Africa) che hanno chiesto di essere associati alla C.E.E..
Lascia un Commento