Per gli investitori in difficoltà la tutela dei risparmi è insufficiente

Pubblicato da: Redazione E-investimenti.com - il: 03-11-2008 3:54 Aggiornato il: 03-11-2008 4:31

Sono molto pochi e non operativi gli strumenti messi a disposizione a garanzia del risparmio personale.
Nella tempesta dei mercati finanziari degli ultimi mesi sono davvero poche le certezze per i risparmiatori ed ancor meno le tutele.

I tre principali strumenti di garanzia, baluardo dell’equilibrio economico dei piccoli risparmiatori, sono infatti rimasti “incompiuti”, causa lungaggini burocratiche.
Parliamo nello specifico di Class action, procedura di conciliazione presso la Consob e di rafforzamento del conciliatore bancario, nessuno dei quali è ancora operativo.
La class action, Prevista dal codice al consumo (art. 140-bis), è prevista qualora vengano infranti i diritti di una pluralità di consumatori per via di pratiche commerciali scorrete. L’azione risarcitoria collettiva però entrerà ufficialmente in vigore nel nostro paese a partire dal 2009. Non si conosce ancora con certezza se la class action si possa applicare ai fatti antecedenti al primo gennaio 2009. Il regolamento relativo alla class action inoltre è soggetto ad alcune limitazioni, come la legittimazione all’azione per le associazioni consumatori, le definizioni del quantum per il risarcimento dopo la sentenza e la possibilità di accogliere nuovi “aventi diritto” anche in appello.
La camera di conciliazione e arbitrato che è prevista per le controversie legate ad inadempimenti di natura informativa da parte degli intermediari finanziari, questa procedura di conciliazione permette di raggiungere un accordo tra le parti anziché ricorrere alla sentenza definitiva dell’arbitrato.
Rivolgendosi a questo organismo rimane fermo l’onere della prova della presunta negligenza dell’operatore finanziario. Sono fondamentali tre i livelli di accesso previsti:
* la conciliazione (qualora si verifichi la disponibilità dell’intermediario alla negoziazione di un risarcimento. In caso di fallimento non sono previste spese a carico della parte)
* l’arbitrato
* l’arbitrato semplificato.
Procedura codificata da un regolamento Consob la conciliazione non è ancora operativa bensì oggetto di consultazione tra le parti.
Tra gli aspetti più controversi ci sarebbe l’onere delle spese processuali a carico delle banche anche in caso di successo e l’ampliamento della definizione di intermediario anche ai gestori di fondi.
L’ombusdam bancario varato dal Cicr (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) il conciliatore bancario dovrebbe intervenire in controversie entro i 100 mila euro: si tratta di un organo composto da un collegio di decisione composto da un Presidente (nominato dal Governatore della Banca d’Italia) e da quattro componenti (nominati secondo precisi criteri di rappresentanza dal presidente dell’ABI, per cui mancano però le delibere della stessa. I danni per i quali si può accedere a questa procedura conciliativa devono essere una conseguenza diretta dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario finanziario.
Nato nel 1993 attraverso una circolare dell’ABI, seguita a un accordo tra le banche il collegio di tutela dei risparmiatori interviene quando si ritiene che il servizio ricevuto dalla propria banca non sia stato adeguato.
Per poter segnalare una presunta irregolarità da parte del proprio istituto di credito occorre inviare all’ombudsman una raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando il contenuto della controversia e allegando la necessaria documentazione. La procedura è del tutto gratuita, salvo le spese di corrispondenza.

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