Quanto conviene investire nei Fondi pensione

Pubblicato da: Redazione E-investimenti.com - il: 08-05-2008 9:33

I fondi pensione dal punto di vista fiscale sono sicuramente molto convenienti. Infatti il regime fiscale applicato ai fondi pensione comporta dei vantaggi che non esistono nelle altre forme di risparmio. Questi incentivi riguardano tutti e tre i momenti della partecipazione a un fondo pensione dalla fase della contribuzione a quella di rendimento e di prestazione.

Nella fase di contribuzione ossia nel periodo lavorativo di contribuzione il lavoratore può detrarre dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, non pagando l’Irpef sui contributi. Si possono detrarre contributi fino al limite di 5.164,57 euro all’anno.

I rendimenti che si maturano anno per anno sono soggetti a un’imposta sostitutiva con aliquota dell’11%, più bassa rispetto a tutte le altre forme di risparmio.

Le prestazioni, per la parte che non è stata già tassata durante la fase di accumulo, sono soggette a un’imposizione sostitutiva con due differenti aliquote a seconda dei casi:

1. Per prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, anticipazioni per spese sanitarie, riscatti parziali/totali/premorienza l’imposizione fiscale sarà del 15% nei primi 15 anni e -0,3% per ogni anno successivo fino al minimo del 9% dal 36° anno

2. Per anticipazioni per acquisto/ ristrutturazione prima casa, per ulteriori esigenze Riscatti per altri motivi l’imposizione è del 23%.

Con un nuovo decreto il Ministero dell’Economia ha ridotto il prelievo fiscale sul Tfr, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

Queste sono le nuove riduzioni applicate al TFR corrisposto dal 1° aprile 2008, per i rapporti cessati dopo il 31 marzo, in riferimento al reddito personale:

* 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;

* 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l’ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro, ma non a 28.000 euro;

* 50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro, ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l’importo di 2.000 euro.

Le detrazioni previste dal decreto riducono anche l’imposta dovuta sulle altre indennità e sulle somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, solo nel caso in cui il Tfr sia stato interamente destinato alla previdenza complementare.

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